Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (artt. 31 – 33 D.Lgs 81/2008)

Il ruolo può essere svolto da una persona esterna all’azienda purché in possesso di determinati requisiti, così come specificato dal D.Lgs 81/2008.
L’incarico viene affidato ad un tecnico esterno ed il contratto può avere valenza annuale, biennale o triennale, fiduciario del datore di lavoro, che provvede a quanto stabilito negli articoli citati secondo modalità e frequenza che qui vengono brevemente riportate:

  1. sopralluoghi annuali per il controllo della corretta applicazione di quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi;
  2. un sopralluogo annuale finalizzato alla riunione annuale del personale, con redazione del relativo verbale e coinvolgimento delle parti interessate;
  3. formazione e gestione dello scadenzario per gli interventi ed adempimenti legislativi;
  4. formazione ai nuovi assunti e del personale dipendente (art. 36 D.Lgs 81/2008);
  5. consulenza ed assistenza amministrativa;
  6. invio comunicazioni periodiche sulle novità tecniche e legislative;
  7. assistenza durante sopralluoghi ed ispezioni;
  8. aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;

Il servizio comunque prevede la gestione completa delle problematiche e degli adempimenti e quindi include anche quanto offerto dalla prima proposta di servizio.