Accordo Formazione

In data 21.12.2011 è stato approvato un accordo Stato regioni (scarica in formato PDF) per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del D.Lgs 81/2008.
Da questo accordo sono esclusi l'informazione (articolo 36 D.Lgs 81/2008) e l'addestramento.
Lo studio tecnico propone corsi di formazione dedicati sia in sede sia presso il cliente, sulla base della esperienza pluriennale maturata nel settore, per tutti i rischi specifici citati nell'Accordo, con rilascio di attestato di presenza conforme.
Per avere una proposta di formazione personalizzata conforme all'accordo, compila il form a fondo pagina e sarai ricontattato al più presto.
Questo accordo disciplina la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del D.Lgs 81/2008.
Le aziende sono state divise in 3 macrosettori:

  • Basso  (4 ore formazione generale + 4 ore formazione specifica)
  • Medio (4 ore formazione generale + 8 ore formazione specifica)
  • Alto  (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica)

Per rispettare le prescrizioni dell'Accordo è ncessario:

  1. Preparare un programma formativo sulla base dei rischi evidenziati nella valutazione (mansione per mansione) in funzione dei rischi citati nell’Accordo, che dovrà essere usato da qui in avanti per la formazione dei lavoratori; questa valutazione deve essere eseguita tenendo conto del macrosettore di appartenenza (basso, medio o alto), desumibile dall’allegato all’accordo che riporta i vari settori correlati al tipo di rischio stabilito;
  2. Analizzare il Curriculum Vitae dei propri lavoratori, preposti e dirigenti (operazione non sempre facile e veloce) per capire quale formazione può essere erogata per i lavoratori esistenti (aggiornamenti o integrazione alla formazione), da fare entro 12 mesi; se i corsi pregressi sono adeguati (coprono – per intenderci – le 4 ore della formazione generale e la formazione specifica) siamo a cavallo: dobbiamo solo fare gli aggiornamenti. In caso contrario è necessario pianificare la formazione;
  3. In caso di dubbio nella valutazione della formazione pregressa, ritengo preferibile organizzare un percorso ex novo;
  4. Organizzare i corsi di formazione secondo le modalità dell’accordo, coinvolgendo gli Organismi Paritetici e gli Enti Bilaterali; oppure rivolgersi ad Associazioni o professionisti in grado di organizzare e gestire questi corsi;
  5. D’ora in avanti tutti i nuovi assunti dovranno essere “radiografati” nel proprio C.V. formativo ed occorrerà svolgere la formazione massimo entro 60 giorni dall’assunzione (meglio se contestuale all’assunzione o addirittura precedente) secondo quanto prescrive l’Accordo (8 ore rischio Basso, 12 ore per il rischio Medio e 16 ore per il rischio Elevato); ATTENZIONE: il limite dei 60 giorni può essere considerato valido ai fini sanzionatori. Ma, in caso di incidente o infortunio ad un lavoratore nei primi 60 giorni, in assenza di formazione specifica e generale, potrebbero esserci risvolti penali difficilmente prevedibili. Dunque, il consiglio dello scrivente è di prevedere ed operare la formazione prima possibile.
  6. Rimane fatto salvo quanto previsto dall’articolo 36 del D.Lgs 81/2008 (informazione). Dunque i corsi non sono sufficienti per completare la formazione/informazione dei lavoratori (si può sempre ricorrere a supporti cartacei appositamente predisposti);
  7. La formazione deve essere aggionata ogni 5 anni e se possibile – monitorata annualmente.
  8. Cosa fare adesso con i lavoratori già assunti?
    • Se sono stati fatti corsi più di 5 anni or sono (naturalmente documentabili) l’aggiornamento deve essere concluso entro 12 mesi (Dicembre 2012);
    • In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva deve essere svolta entro 12 mesi (21 Dicembre 2012);
      Vale sempre l’assunto che prima si conclude questo processo, meglio è.

 Le sanzioni sul tema sono le seguenti: per il datore di lavoro e il dirigente (articolo 37 - formazione)
• Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

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