Proposte modifica sicurezza lavoro - le prossime novità che (forse) ci attendono - Le modifiche proposte al Codice penale

Le modifiche proposte al Codice penale

Le proposte di modifica al Codice penale riguardano principalmente gli articoli relativi all’omicidio colposo e alle lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Aumento delle pene per omicidio colposo e lesioni colpose

La prima proposta prevede un aumento delle pene per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme prevenzionistiche.

Per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, viene proposto l’innalzamento della cornice edittale. Per le lesioni colpose gravi o gravissime, viene parimenti previsto un aumento delle pene.

La logica è quella di riconoscere il maggiore disvalore delle condotte che determinano eventi lesivi o mortali in un contesto in cui la prevenzione dovrebbe essere pianificata, organizzata e controllata.

L’aumento delle pene, però, non è l’unico elemento della proposta. Esso viene bilanciato da strumenti finalizzati a graduare meglio la responsabilità e a valorizzare l’effettivo contributo causale di ciascun soggetto coinvolto.

l’aumento delle cornici edittali per i reati-base in materia di sicurezza: la pena per l’omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2, c.p.) sale da un minimo di due a un minimo di due anni e sei mesi, e da un massimo di sette a un massimo di otto anni; quella per le lesioni colpose gravi aggravate (art. 590, comma 3, c.p.) passa da tre mesi-un anno (o multa) a sei mesi-un anno e sei mesi (o multa maggiorata), e per le lesioni gravissime da uno-tre anni a un anno e sei mesi-quattro anni.

Attenuante per contributo di minima importanza

La Commissione propone l’introduzione di una specifica attenuante per i casi in cui l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del soggetto coinvolto e quest’ultimo abbia prestato un contributo di minima importanza.

Questa previsione nasce dalla consapevolezza che molti infortuni sul lavoro hanno una dinamica complessa. Spesso l’evento non dipende da un’unica causa, ma da una concatenazione di fattori: carenze organizzative, errori operativi, mancata vigilanza, interferenze, sottovalutazione del rischio, comportamenti individuali, difetti procedurali, insufficiente coordinamento tra imprese o inadeguata formazione.

’introduzione di una nuova attenuante. In caso di contributo causale di minima importanza (commi 2-bis e 3-bis negli artt. 589 e 590 c.p.): la pena può essere ridotta fino a un terzo quando l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole e il contributo causale del singolo è stato di minima importanza. La Relazione è esplicita nel ricondurre questa previsione alla natura «intrinsecamente plurifattoriale» degli infortuni sul lavoro e alla necessità di superare i limiti dell’art. 114 c.p., che la giurisprudenza ha finora ritenuto applicabile solo nei casi di cooperazione colposa e non nell’ipotesi di concorso causale di condotte colpose indipendenti.

Il nuovo articolo 590-septies: responsabilità del datore di lavoro per colpa grave

Il cuore della proposta penale è rappresentato dall’introduzione di un nuovo articolo 590-septies del Codice penale, rubricato “Responsabilità del datore di lavoro per colpa grave”.

La disposizione proposta prevede che, in caso di adozione di un adeguato modello di organizzazione e gestione conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro sia punibile, per i fatti di omicidio colposo e lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme prevenzionistiche, solo in caso di colpa grave.

Si tratta di una modifica di grande impatto, perché collega la responsabilità penale del datore di lavoro alla qualità dell’organizzazione prevenzionistica adottata dall’impresa.

Il modello organizzativo non viene visto come semplice documento, ma come sistema capace di incidere concretamente sulla prevenzione. Per essere rilevante, esso deve essere adeguato, coerente con l’attività svolta, idoneo a prevenire i rischi e collegato a procedure, controlli, formazione, ruoli e responsabilità.

Gli elementi che possono escludere la gravità della colpa

Nella valutazione della colpa, il giudice dovrebbe tenere conto di alcuni elementi, tra cui:

  • la natura e la complessità dell’attività svolta;
  • le conoscenze disponibili sul rischio;
  • l’adozione di buone prassi validate;
  • il possesso di asseverazioni o certificazioni del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’adozione di un modello organizzativo conforme all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008.

Questi criteri hanno la funzione di guidare il giudice nella valutazione concreta del grado della colpa, riducendo il rischio di decisioni fondate esclusivamente sull’esito dell’evento.

Quando la colpa resta comunque grave

La proposta prevede però limiti precisi. La colpa del datore di lavoro viene considerata comunque grave quando l’evento deriva dalla violazione di obblighi fondamentali.

Tra questi rientrano:

  • la mancata nomina del medico competente, quando obbligatorio;
  • la mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • la mancata organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • l’omessa valutazione dei rischi;
  • la mancata elaborazione del DVR;
  • la mancata adozione delle misure di prevenzione individuate nel DVR;
  • l’omessa rielaborazione della valutazione dei rischi in caso di modifiche organizzative, produttive, tecniche, infortuni significativi o indicazioni della sorveglianza sanitaria;
  • la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale;
  • l’omessa informazione e formazione dei lavoratori.

Questa impostazione è particolarmente importante perché chiarisce che il meccanismo premiale non può operare in presenza di omissioni basilari. Un’impresa che non ha nominato il RSPP, non ha valutato i rischi, non ha formato i lavoratori o non ha fornito i DPI non può invocare l’organizzazione virtuosa.

Le modifiche al Codice di procedura penale

Le proposte intervengono anche sul piano processuale. L’obiettivo è rendere più tempestiva ed efficace l’attività investigativa nei procedimenti relativi agli infortuni sul lavoro.

Gli infortuni gravi e mortali, infatti, richiedono indagini rapide, perché le prove possono deteriorarsi o essere modificate in breve tempo. I luoghi di lavoro sono ambienti dinamici: macchine, attrezzature, impianti, procedure e assetti organizzativi possono cambiare rapidamente. Per questo la tempestività degli accertamenti è essenziale.

Informazioni dalla persona offesa entro tre giorni

La proposta prevede l’inserimento dei delitti commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro tra quelli per i quali il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

La ratio è duplice: tutelare la vittima e acquisire tempestivamente elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Atti delegati alla polizia giudiziaria senza ritardo

Un’altra modifica riguarda l’obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

Anche in questo caso, la finalità è evitare dispersione probatoria e garantire una ricostruzione più accurata delle dinamiche infortunistiche.

Avviso di archiviazione sempre notificato alla persona offesa

La proposta prevede inoltre il rafforzamento delle garanzie per la persona offesa nei procedimenti per reati contro la sicurezza sul lavoro. In caso di richiesta di archiviazione, l’avviso dovrebbe essere notificato in ogni caso alla persona offesa. Il termine per proporre opposizione verrebbe elevato da venti a trenta giorni.

La modifica tiene conto della complessità tecnica di questi procedimenti, nei quali la valutazione dell’archiviazione può richiedere il supporto di consulenti e l’esame di documentazione tecnica, DVR, procedure, verbali, piani di sicurezza, organigrammi, registri formativi e documenti di manutenzione.