I documenti necessari per ottenere la patente
Prima ancora di vedere la luce già si discute di apportare delle modifiche al suo impianto normativo con un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro che amplierà, molto probabilmente, l'ambito di applicazione della patente a punti estendendola non solo all'edilizia ma, anche ad altri ambiti lavorativi.
La Commissione, attraverso un apposito un emendamento, ha previsto che per il rilascio della patente a punti le imprese potranno depositare un'autocertificazione con la quale dichiareranno, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per il rilascio della stessa:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto (D.Lgs 81/2008);
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (novità rispetto alla prima scrittura).
L'elenco di cui sopra sembra molto parziale e limitato. Quasi una via di mezzo. Per esempio, mancano:
- Nomina del Medico Competente;
- Visite mediche di idoneità alla mansione per i lavoratori impegnati nel cantiere (a mio avviso importante);
- Possesso macchine ed attrezzature marcate "CE";
E l'elenco potrebbe continuare, come ben conosce chi opera nei cantieri edili.
Con un pizzico di fantasia si potrebbe ricomprendere quanto sopra nei contenuti del D.V.R. (Documento Valutazione Rischi). Per quanto è dato leggere, si parla di "possesso", ovvero "presente" o "non presente". Quindi l'ispettore del Lavoro cosa dovrà fare? Verificare la presenza del D.V.R. o anche i suoi contenuti? Mi aspetto circolari INL sul tema molto presto.
Ma, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà prevista la revoca della patente per 12 mesi (in parole semplici: non si potrà lavorare). Per cui, attenzione alle autocertificazioni presentate ad INL non supportate dalla documentazione corretta! Un esempio semplice: se dichiaro di essere in regola con gli obblighi formativi, tutti i lavoratori dovranno avere effettuato i corsi sulla sicurezza relativi (i più comuni in edizilia sono: 16 ore di corso lavoratori, corsi macchine operatrici quali gru ed escavatori, corsi per ponteggiatori, corsi per uso DPI III categoria, corso lavori in quota, corso preposti etc). Se così non fosse, l'autocertificazione presentata mi farebbe rischiare di non lavorare per 12 mesi (senza contare eventuali strascichi di natura penale per autocertificazione mendace).