Patente a crediti e PNRR: pubblicata la Legge 29 Aprile 2024 n. 56

Con la Legge di conversione n. 56 del 29 Aprile 2024 (cd Patente a crediti sicurezza), è stato riscritto l'Art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (clicca qui per il testo dell'articolo aggiornato). Il sistema della patente a punti nei cantieri rappresenta un meccanismo pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Le modifiche rispetto alla prima versione sono diverse: dalla nomina di un R.S.P.P. fino alle nuove tabelle per la decurtazione dei punti. La misura sarà prima adottata solo per l’edilizia, ma in futuro potrà essere estesa anche ad altri settori (cosa di cui già si parla). La patente sarà operativa dal 01/10/2024.


Che cosa si intende per cantiere edile?
 
D.Lgs 81/2008 art. 89 comma 1 lettera a: cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X;
 
Allegato X:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Soggetti obbligati ed esclusioni

Si introduce dal 1° ottobre 2024 un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. In pratica, chiunque opera in un cantiere edile (escluso le 3 voci sottostanti) sono interessate da questa norma: serramentisti, elettricisti, artigiani, impianti gas/climatizzazione etc.

Restano esclusi i soggetti:

  • Che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio C.S.E., supervisori, Direttori Lavori etc);
  • In possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
  • In possesso dell’attestazione SOA (Attestazione di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, rilasciata da società private), in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

E’ obbligo del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, la verifica del possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti, anche se in regime di subappalto, della patente o dei requisiti alternativi.


I documenti necessari per ottenere la patente

Prima ancora di vedere la luce già si discute di apportare delle modifiche al suo impianto normativo con un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro che amplierà, molto probabilmente, l'ambito di applicazione della patente a punti estendendola non solo all'edilizia ma, anche ad altri ambiti lavorativi.

La Commissione, attraverso un apposito un emendamento, ha previsto che per il rilascio della patente a punti le imprese potranno depositare un'autocertificazione con la quale dichiareranno, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per il rilascio della stessa:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto (D.Lgs 81/2008);
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (novità rispetto alla prima scrittura).

L'elenco di cui sopra sembra molto parziale e limitato. Quasi una via di mezzo. Per esempio, mancano:

  • Nomina del Medico Competente;
  • Visite mediche di idoneità alla mansione per i lavoratori impegnati nel cantiere (a mio avviso importante);
  • Possesso macchine ed attrezzature marcate "CE";

E l'elenco potrebbe continuare, come ben conosce chi opera nei cantieri edili.

Con un pizzico di fantasia si potrebbe ricomprendere quanto sopra nei contenuti del D.V.R. (Documento Valutazione Rischi). Per quanto è dato leggere, si parla di "possesso", ovvero "presente" o "non presente". Quindi l'ispettore del Lavoro cosa dovrà fare? Verificare la presenza del D.V.R. o anche i suoi contenuti? Mi aspetto circolari INL sul tema molto presto.

Ma, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà prevista la revoca della patente per 12 mesi (in parole semplici: non si potrà lavorare). Per cui, attenzione alle autocertificazioni presentate ad INL non supportate dalla documentazione corretta! Un esempio semplice: se dichiaro di essere in regola con gli obblighi formativi, tutti i lavoratori dovranno avere effettuato i corsi sulla sicurezza relativi (i più comuni in edizilia sono: 16 ore di corso lavoratori, corsi macchine operatrici quali gru ed escavatori, corsi per ponteggiatori, corsi per uso DPI III categoria, corso lavori in quota, corso preposti etc). Se così non fosse, l'autocertificazione presentata mi farebbe rischiare di non lavorare per 12 mesi (senza contare eventuali strascichi di natura penale per autocertificazione mendace).


Le nuove tabelle per la decurtazione dei punti

Allo stato sono rimasti invariati i 30 punti iniziali con cui verrà rilasciata la patente, ed anche la soglia al di sotto della quale non si potrà più operare, ovvero 15 punti. Resta salvo il completamento dei lavori quando gli stessi sono superiori al 30% del valore del contratto mentre, nel testo originario era fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

Viene aggiunto al D.Lgs 81/2008 il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Correzioni sono state apportate anche alla tabella con i punti decurtati a seconda delle diverse violazioni e sono stati ridotti, rispetto al testo originario, i punti di alcune fattispecie gravi.

Esempio

Nel caso di un infortunio del lavoratore che comporti un'inabilità temporanea assoluta con l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni, mentre nel precedente testo il termine era di 40 giorni, i punti saranno ridotti da 10 a 5.

Invece, se l'infortunio comporta una inabilità permanente dal lavoro solo parziale i punti saranno ridotti ad 8, ma, salgono a 15 per l'inabilità permanente al lavoro assoluta, mentre nella precedente stesura del testo entrambe le fattispecie erano sanzionate con 15 punti di decurtazione dalla patente.

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27

 

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

3

Omessi formazione e addestramento:

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2


Modifiche alle sanzioni per chi opera senza patente

La Commissione ha apportato modifiche anche alle sanzioni per chi opera in assenza della patente: la sanzione amministrativa sarà pari al 10% del valore dei lavori e, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad euro 6.000. La precedente versione prevedeva una sanzione da euro 6.000 ad euro 12.000.


Requisiti per il rilascio della patente ed il reintegro dei punti

Non sarà più possibile reintegrare i crediti decurtati a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione dal momento che, i criteri per il recupero dei crediti decurtati saranno oggetto di un successivo decreto del Ministero del Lavoro di concerto con l'INL.


Infortuni sul lavoro: un allarme sociale

A fronte di un vero allarme sociale, ovvero gli infortuni sul lavoro, la politica risponde con altre norme. La domanda è: si tratta della scelta corretta?

La strage di Suviana, che segue di pochi mesi quella del crollo nel cantiere di Firenze, è alla ribalta dell’opinione pubblica.

Tutti a fare ipotesi, a mettere sotto accusa la catena dei subappalti senza considerare che in questa occasione erano impiegate le migliori aziende che sono leader mondiali nel proprio settore, eppure si è verificato un gravissimo infortunio, a riprova del fatto che purtroppo il rischio zero non esiste.

Cosa è accaduto sarà la magistratura ad accertarlo ma, sicuramente, non si può parlare di lavoratori in nero, non formati e di inosservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un paragone semplice potrebbe essere tra la patente a punti nell'ambito della circolazione stradale. Ad oggi, non sembra che questa strada abbia portato alla diminuzione degli incidenti. Vedremo se nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro ci saranno risultati migliori.

Un punto determinante saranno i controlli. Sappiamo che gli Ispettori del Lavoro e delle A.S.L. sono in numero non adeguato e con risorse spesso non all'altezza del compito da svolgere. Vedremo all'atto pratico quanto questa novità riusciranno ad impattare nella mentalità degli imprenditori, dove - talvolta - la sicurezza è visto come un costo oltre che mero adempimento burocratico. Ancora oggi, nel 2024, alcune telefonate dal cliente allo scrivente iniziano con "Buongiorno, mi ha detto il commercialista di contattarla per fare il foglio della sicurezza". Ecco, il "foglio", il lasciapassare per lavorare. Vai a spiegare che si tratta di ben più di un foglio.