SUOLO

Il Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) prevede precise responsabilità per il danno arrecato all’ambiente ed una ripartizione di competenze in materia di prevenzione (in caso di danno potenziale), ripristino ambientale (in caso di danno verificatosi) ed azioni per il risarcimento in capo a MinAmbiente, Enti locali, persone fisiche e giuridiche.

Per danno ambientale si intende (articolo 300, Dlgs 152/2006) qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità da essa assicurata.

E’ compito del MinAmbiente in caso di minaccia di danno ambientale, imporre ai soggetti responsabili l'adozione di misure preventive e di sostituirsi loro nell'adottarle; in caso di danno ambientale verificatosi, imporre ai soggetti responsabili l'adozione di misure di ripristino e di sostituirsi loro nell'adottarle; esercitare le azioni per il risarcimento del danno ambientale; irrogare le sanzioni amministrative di propria competenza previste da leggi.

Regioni, Enti locali, persone fisiche e giuridiche e associazioni ambientaliste, se colpite (o minacciate) da un danno ambientale, possono chiedere l'intervento statale a mezzo di denuncia da presentare al MinAmbiente tramite le Prefetture; agire per l'annullamento degli atti amministrativi ritenuti illegittimi e per il risarcimento del danno ambientale subito a causa del ritardo nell'attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno stesso.

Tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano o controllano un'attività economica di carattere professionale che possa avere un impatto sull'ambiente. hanno precisi obblighi in caso di danno, realizzato o potenziale, causalmente ricollegabile alla loro condotta, tra cui quelli di informare tempestivamente le Autorità pubbliche di riferimento, adottare le misure preventive e riparatorie necessarie.

La responsabilità per il danno provocato all’ambiente (articolo 311, Dlgs 152/2006) coincide con l’obbligo, da parte dell’autore del medesimo, di ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. Al fine di ottenere il risarcimento in forma specifica o per equivalente, il medesimo Codice ambientale attribuisce al Ministero dell’Ambiente il potere di esercitare azioni legali sia in sede civile che penale, oltre al più agevole potere di emanare una ordinanza immediatamente esecutiva con la quale viene ingiunto ai responsabili il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato.