ACQUA

Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, che ha recentemente riformulato il diritto ambientale, costituisce - nella sua "Parte III" - l'attuale "legge quadro" sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Si tratta del decreto legislativo che, in via generale, sostituisce - con decorrenza 29 aprile 2006 (data della sua entrata in vigore) - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione.

Le materie interessate sono:

- valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;
- difesa del suolo e tutela delle acque;
- gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- risarcimento del danno ambientale.

I principi del provvedimento
Il Dlgs sembra porsi l'obiettivo di fondere in un unico testo le disposizioni dettate dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche - cd. legge "Galli"); dal Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole); e dalla direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/Ce (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).

In particolare, il Dlgs 152/2006 risulta suddiviso in 4 sezioni, che dettano:

1) Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (articoli da 53 a 72);
2) Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (articoli da 73 a 140);
3) Norme per la gestione delle risorse idriche (articoli da 141 a 169);
4) Disposizioni transitorie e finali (articoli da 170 a 176).

La normativa abrogata
Numerosi i provvedimenti normativi abrogati dal decreto, fra i quali:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183 ("Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo");
- la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ("Disposizioni in materia di risorse idriche", cd. "legge Galli");
- il Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole");

- il Dm 6 novembre 2003, n. 367 (Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

Altre leggi sono state soltanto modificate dal Dlgs 152/2006.

Le sanzioni
Il decreto prevede una struttura basata su sanzioni di tipo amministrativo, civile e penale.Specifiche norme sono dedicate al danno ambientale (Parte IV; articolo 300 e seguenti del Dlgs 152/2006), laddove è previsto in particolare:

- l'obbligo per l'operatore di adottare le necessarie misure di prevenzione e di informare senza indugio le Autorità competenti, anche in caso di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l'ambiente;

- che chi provoca un danno ambientale alle acque (cagionato mediante "azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quatitativo, nonché al potenziale ecologico delle acque interessate…"), in violazione delle norme del decreto, è tenuto alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo quanto disposto in materia dal Dlgs 152/2006.