Patente a crediti in edilizia: novità 2024 (in aggiornamento) - Verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori

Verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori

Il decreto legge modifica inoltre il comma 9 dell’articolo 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del Dlgs 81/2008.

Si introduce l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a crediti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.

Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA.

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a crediti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (modifica articolo 157 del Dlgs 81/2008).