Novità Legge Finanziaria 2020 - comunicazione INAIL nominativo Organismo Abilitato

La Legge Finanziaria 2020 ha portato novità per quanto riguarda la Sicurezza sul Lavoro:

Digitalizzazione banca dati delle verifiche con conseguente trasmissione del nominativo ad INAIL

Adempimento: comunicazione all'INAIL per via informatica, del nominativo dell’Organismo che ha fatto le verifiche periodiche su impianti di messa a terra e scariche atmosferiche.

Tempistiche: la norma dice "tempestivamente" ma non fornisce ulteriori dettagli.

Sanzioni: da verificare (aspettiamo le istruzioni operative INAIL).

Cosa fare:

  1. Accertarsi di avere svolto la verifica dell’impianto di messa a terra per tutte le unità locali; per questo è necessario rivolgersi ad Organismi accreditati. 
  2. Acquisire le credenziali di accesso al portale INAIL. Serviranno per la comunicazione dell’informazione. Diversamente, la comunicazione può essere inviata anche dal Consulente Fiscale o del Lavoro;
  3. Attendere i dettagli operativi dall’INAIL per procedere alla comunicazione. Da capire se la comunicazione sarà periodica o soltanto al cambio dell’Organismo.

Commento: si tratta di un adempimento semplice nella forma, ma che potenzialmente fornisce agli Organi di Controllo la possibilità di verifiche a tavolino (tendenza sempre più marcata anche per altri controlli). La sanzione per non avere eseguito la verifica dell'impianto di terra secondo il D.P.R. 462 è: arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

L’INAIL prende il 5% dall’Organismo che ha svolto la verifica. Considerato che la gestione di una banca dati aggiornata dagli utenti è a costo (quasi) zero, l’INAIL potrebbe incassare quanto segue:

  • Numero aziende in Italia: 4.000.000 (circa) e senza contare altri soggetti obbligati (ad esempio i condomini).
  • Costo base di una verifica: 200,00 € (che sale in funzione dei Kw impegnati e della complessità aziendale). Il valore medio può essere anche 300/400 €.

Il 5% di 200,00 euro è pari a 10,00 €.

Quindi 4.000.000 x 10 € = 40.000.000 € (stima minima e prudente).

Da considerare che il D.P.R. 462/2001 ha come oggetto: ”Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. Quindi l’adempimento interessa anche i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici pericolosi.

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Art. 36. Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). -
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.