Novità Legge di Bilancio 2019 Sicurezza sul Lavoro

LEGGE DI BILANCIO

NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il primo Gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2018.

Le principali novità introdotte dalla legge in oggetto e correlate con la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro:

  1.    Incremento sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
  2.    Aumento risorse dedite all’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  1.    Modifica modalità gestione telematica certificati di infortunio e malattia professionale;
  2.    Proroga adeguamento prevenzione incendi per le strutture turistico alberghiere nelle zone colpite da eccezionali eventi meteorologici dal 02.10.2018;
  3.    Scadenze adeguamento norme antincendio.

Di seguito un’analisi dettagliata dei punti sopra indicati:

Incremento sanzioni previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – Art. 1 comma 445, lettere d) ed f)

Gli importi relativi alle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati come di seguito riportato:

  • “Del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare.”;
  • Del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
  • Del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
  • Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.”

Ad esempio la sanzione prevista, fino all’entrata in vigore della Legge di Bilancio, per mancata formazione dei lavoratori (fino a 5 lavoratori) è, ai sensi dell’art. 55, comma

5, lettera c del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., pari all’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20; ad oggi, quindi, con la maggiorazione del regime sanzionatorio la medesima inadempienza prevede l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.446,72 a € 6.269,12.

Inoltre, qualora il datore, nei tre anni precedenti sia stato sanzionato per il medesimo illecito, l’ammenda è raddoppiata e quindi andrebbe da un minimo di € 2.893,44 ad un massimo di € 12.538,24.

Aumento risorse dedite all’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Art. 1 comma 445, lettera a)

“Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (…): l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l’anno 2019, a 300 unità per l’anno 2020 e a 330 unità per l’anno 2021.”

Modifica modalità gestione telematica certificati di infortunio e malattia professionale – Art. 1 comma 526

“Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello

Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale.

Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.”

Proroga adeguamento prevenzione incendi per le strutture turistico alberghiere nelle zone colpite da eccezionali eventi meteorologici dal 02.10.2018 – Art. 1 Comma 1141

Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini: all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri

8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale”.