Nuove regole di prevenzione incendi per gli edifici destinati a civile abitazione

Prevenzione incendi edifici: in arrivo nuove misure da adottare in base ai 4 livelli di prestazione. Necessario un Responsabile per altezza superiore ai 24 m

E’ stata approvata dai Vigili del Fuoco la bozza di regola tecnica contenente nuove misure gestionali che andranno ad integrare il dm 246 del 1987 per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi edifici di civile abitazione con altezza superiore ai 12 m.

Ricordiamo che il dm 246/1987 fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri; gli edifici civili con altezza antincendi superiore a 24 m, devono essere progettati in modo da consentire una rapida e sicura evacuazione in caso d’incendio ed essere conformi sempre a quanto riportato nel dm 246/1987.

Per altezza antincendi non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio, ossia:

l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

I contenuti della bozza

Nella bozza di regola tecnica sono indicati i compiti e le funzioni che il responsabile dell’attività e gli occupanti devono avere in base a quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione: molto semplici per gli edifici più bassi e più gravosi per quelli più alti.

In particolare, ogni occupante dovrà conoscere le procedure di evacuazione in caso di incendio, quali:

  • la diffusione dell’allarme
  • la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo
  • il raggiungimento di un luogo sicuro
  • la procedura per l’attivazione dei soccorsi

I comportamenti che dovrà tenere quotidianamente per non alterare le normali condizioni di sicurezza saranno, ad esempio:

  • il corretto uso delle porte tagliafuoco
  • la corretta fruibilità delle vie di esodo
  • ecc.

Sarà, inoltre, anche obbligatorio affiggere in ogni edificio un foglio illustrativo che riporti:

  • i divieti e le precauzioni da osservare
  • i numeri telefonici per l’attivazione dell’emergenza
  • le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio

Misure gestionali

Di seguito una sintesi delle misure gestionali in funzione dei 4 livelli di prestazione:

  • livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza anticendi: 12 m ≤ h < 24 m
  • livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza anticendi: 24 m < h ≤ 54 m
  • livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza anticendi: 24 m < h ≤ 54 m
  • livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza anticendi: 54m <h ≤80 m

Livello di prestazione 0

In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario semplicemente individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all’occorrenza, essere in grado di applicarle.

Compiti e funzioni del responsabile dell’attività:

  • identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio
  • fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio
  •  espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio
  • mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione

Compiti e funzioni dell’occupante:

  • in condizioni ordinarie:
    • osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo
    • non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva
  • in condizioni d’emergenza, le misure standard consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
    • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
    • azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
    • istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti
    •  divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005

Livello di prestazione 1

Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell’emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico degli impianti.

Livello di prestazione 2

In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell’emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell’allarme.

Livello di prestazione 3

Infine, per gli edifici oltre gli 80 m si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, occorre anche che il responsabile dell’attività:

  • designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio
  • designi il Coordinatore dell’emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica
  • predisponga un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza

In particolare, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, ossia:

  • predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive
  • aggiorna la pianificazione dell’emergenza
  • controllo periodico delle misure di prevenzione adottate
  • fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza
  • segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio

Il Coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.

Approvata la bozza, rimaniamo in attesa del decreto di emanazione del ministero dell’Interno, che dovrà stabilire l’entrata in vigore e i relativi tempi per adeguarsi.