MIUR: la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017, il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

Il Regolamento entrata in vigore il 5 gennaio 2018.

In pratica:

  1. La formazione generale sulla sicurezza la fa la scuola (4 ore);
  2. La formazione specifica (4, 8 o 12 ore) deve farla l'azienda ospitante in funzione del proprio livello di rischio accertato in Valutazione;
  3. Le (eventuali) visite mediche sono a carico delle ASL locali;
  4. Lo studente (ai fini della sicurezza) è a tutti gli effetti equiparato a lavoratore.

Estratto della normativa dalla GU:

Art. 2 

 
                             Destinatari 
 
  1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli  istituti
tecnici e professionali, nonche' dei licei, impegnati nei percorsi di
alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi. 
  2. Nel  rispetto  delle  competenze  legislative  e  amministrative
attribuite alle  regioni  ed  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli  studenti  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in  regime
di sussidiarieta' dagli istituti professionali  di  Stato,  impegnati
nei percorsi di alternanza. 

Art. 5 
 
                         Salute e sicurezza 
 
  1. Gli studenti impegnati nei  percorsi  in  regime  di  alternanza
ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica  una  formazione
generale in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo  37,  comma  2,
del medesimo decreto legislativo. Tale formazione  e'  certificata  e
riconosciuta a tutti gli effetti ed e' integrata  con  la  formazione
specifica che gli  studenti  ricevono  all'ingresso  nella  struttura
ospitante, fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione
tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del
quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. 
  2.  E'  di  competenza  dei  dirigenti  scolastici   delle   scuole
secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi  di  formazione
in materia di tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  e
svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e successive modificazioni. 
  3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura  ospitante
nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono
essere: 
    a) stipulati dagli uffici scolastici regionali  appositi  accordi
territoriali con i soggetti e gli enti  competenti  ad  erogare  tale
formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi  paritetici  previsti
nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211; 
    b) svolti percorsi formativi in modalita'  e-learning,  anche  in
convenzione con le piattaforme  pubbliche  esistenti  riguardanti  la
formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21  dicembre
2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128; 
    c) promosse forme piu' idonee di collaborazione,  integrazione  e
compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. 
  4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti  di
cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica
finalita' didattica e formativa, ai sensi dell'articolo  2  comma  1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e
successive modificazioni, che equipara gli studenti allo  status  dei
lavoratori, e' stabilito che il numero di  studenti  ammessi  in  una
struttura sia  determinato  in  funzione  delle  effettive  capacita'
strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante,
nonche' in ragione della  tipologia  di  rischio  cui  appartiene  la
medesima   struttura   ospitante    con    riferimento    all'accordo
Stato-regioni del 21  dicembre  2011,  n.  221,  in  una  proporzione
numerica studenti/tutor della struttura ospitante  non  superiore  al
rapporto di 5 a 1 per attivita' a  rischio  alto,  non  superiore  al
rapporto di 8 a 1 per attivita' a rischio  medio,  non  superiore  al
rapporto di 12 a 1 per attivita' a rischio basso. 
  5.  Agli  studenti  in  regime  di  alternanza  e'   garantita   la
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei  casi  previsti
dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si
renda necessaria, la stessa e' a cura delle aziende sanitarie locali,
fatta salva la possibilita' di regolare, nella convenzione tra queste
ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto  a  carico  del  quale
gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 
  6.  Gli  studenti  impegnati  nelle  attivita'  di  alternanza,  in
presenza  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi,   rispettivamente
previsti dagli articoli 1  e  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono  assicurati  presso  l'INAIL
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti
da una assicurazione per la responsabilita' civile verso  terzi,  con
relativi oneri a carico  dell'istituzione  scolastica.  Le  coperture
assicurative devono riguardare anche attivita'  eventualmente  svolte
dagli studenti al di  fuori  della  sede  operativa  della  struttura
ospitante, purche' ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.