Edifici scolastici: un decreto sui termini di adeguamento antincendio

In Gazzetta Ufficiale (n.121 del 25/5/2016) è stato pubblicato il Decreto del ministero dell'istruzione del 12 maggio 2016 in materia di sicurezza antincendio per gli edifici scolastici. Il Decreto, che entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione indica i termini massimi per l'adeguamento antincendio, indica quando è necessario richiedere SCIA e le strutture esentate dall'obbligo di adeguamento.

Termini per l'adeguamento antincendio

All'articolo 1 il DM 12/5/2016 dispone specifici termini temporale per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuole esistenti

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti:

 

  • 7.0 - impianti elettrici
  • 8 - sistemi di allarme
  • 9.2 - estintori
  • 10 - Segnaletica di sicurezza
  • 12 - Norme di esercizio

 

del DM 26/8/1992;

b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per:

1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti:

 

  • 2.4 - Separazione
  • 3.1 - Reazione al fuoco dei materiali
  • 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)
  • 6.1 - Spazi per esercitazioni
  • 6.2 - Spazi per depositi
  • 6.3.0 - Impianti di produzione di calore
  • 6.4 - Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche
  • 6.5 - Autorimesse
  • 6.6 - Spazi per servizi logistici
  • 7.1 - Impianto elettrico di sicurezza
  • 9.1 - Rete idranti
  • 9.3 - Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi

 

del DM 26/8/1992;

2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del DM 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica), attuano le misure di cui ai punti:

  • 2.4 - Separazione
  • 3 - Separazione
  • 4 - Compartimentazione
  • 5 - Affollamento
  • 6.1 - Spazi per esercitazioni
  • 6.2 - Spazi per depositi
  • 6.3 - Servizi tecnologici
  • 6.4 - Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche(
  • 6.5 - Autorimesse
  • 6.6 - Spazi per servizi logistici
  • 7.1 - Impianto elettrico di sicurezza
  • 9.1 - Rete idranti
  • 9.3 - Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi

del DM 26/8/1992;

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;

Le misure di adeguamento riportate alle lettere a) e b), riporta la lettera c dell'art. 1, devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

Progetto antincendio e presentazione della SCIA

All'articolo 1 comma 2, invece si fa riferimento al Progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché al progetto di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011), previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I.

Il progetto deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b) del DM 12/5/2016.

Inoltre, sempre all'articolo 1, comma 3 del DM 15/5/2016 si specifica che al termine degli adeguamenti (previsti al comma 1) e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

Esenzioni dall'obbligo di adeguamento

Le esenzioni dall'obbligo di adeguamento vige per quegli edifici scolastici e locali adibiti a scuole esistenti che siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (art. 1 comma 4 del DM 12/5/2016)

Per quegli edifici o locali per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale VVF, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).

Link alla normativa coordinata DM 26/08/1992

Link al DM 12/05/2016