Pubblicato in GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016:
ACCORDO 7 luglio 2016
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077)
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Accordo-RSPP-2016.PDF
Personali considerazioni: l'accordo sembra pasticciato e (secondo il mio parere) sarà presto aggiornato.
Per esempio, i requisiti dei docenti devono essere quelli della figura del "formatore per la sicurezza". Però se si legge il decreto interministeriale del formatore, questo dispone che i criteri per valutare i requisiti del formatore non si applicano ai docenti dei corsi RSPP ASPP! Inoltre vengono apportate modifiche a norme di rango superiore.
Principali novità nuovo accordo RSPP
Rivisitazione percorso formativo ASPP/RSPP
Modulo A |
28 orePossibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II Adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativoArticolazione in Unità Didattiche (UD) |
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Modulo B | Ridefinizione generale dei contenuti in Unità Didattiche (UD)Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio Stress lavoro correlato e ergonomia Modulo B - modulo base comune da 48 ore che ricomprende i vecchi macrosettori B4, B5, B6, B8 e B9Previste 4 specializzazioni:SP1 agricoltura e pesca 12 oreSP2 cave e costruzioni 16 oreSP3 sanità residenziale 12 oreSP4 chimico – petrolchimico 16 ore |
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Modulo C | 24 oreNuova articolazione dei contenuti in Unità Didattiche (UD) | ||
Metodologia didattica | Previsto l’Allegato IV con le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi | ||
Requisiti dei docenti | Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP – ASPP. | ||
Organizzazione dei corsi | Previsti max 35 corsisti. | ||
Verifiche apprendimento |
MODULO A· Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (eventuale colloquio di approfondimento) MODULO B· Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande· Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione (eventuale colloquio di approfondimento) MODULO C· Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande· Colloquio individuale |
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Riconoscimento formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006 | CORSO FREQUENTATO | Modulo B Comune | Modulo B Specialistico |
Modulo B1 - 36 ore | TOTALE | Credito totale per SP1 | |
Modulo B2 - 36 ore | TOTALE | Credito totale per SP1 | |
Modulo B3 - 60 ore | TOTALE | Credito totale per SP2 | |
Modulo B4 - 48 ore | TOTALE | -- | |
Modulo B5 - 68 ore | TOTALE | Credito totale per SP4 | |
Modulo B6 – 24 ore | -- | -- | |
Modulo B7 - 60 ore | TOTALE | Credito totale per SP3 | |
Modulo B8 - 24 ore | -- | -- | |
Modulo B9 - 12 ore | -- | -- | |
Aggiornamento |
· ASPP: 20 ore nel quinquennio - RSPP: 40 ore nel quinquennio· Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE· Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II è consentita per tutto il monte ore· Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per max 50% del monte ore |
Disposizioni in materia di formazione
Soggetti formatori |
· Chiarito e definito il concetto di rappresentatività per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici· Tolti gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. anche da precedenti accordi |
Organizzazione dei corsi | · Previsti max 35 corsisti. Previsione allargata a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza, se non diversamente normati. |
E-Learning |
· Nuovi criteri previsti nell’allegato II· Previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva· Possibile per il Modulo A· Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-learning anche per la formazione specifica |
Requisiti dei docenti |
· Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 oltre che per la formazione di RSPP – ASPP anche a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro. · Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013. |
Aggiornamento |
· Inserito principio generale (valido per tutti i corsi SSL) che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata (es. CSP/CSE, operatore PLE) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (in sostanza non va rifatto il corso BASE)· Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per max 50% del monte ore anche per accordi precedenti ex art. 34 e art. 37 |
Modifiche all’ Allegato XIV del d.lgs. 81/08 | · Tolto il numero massimo di partecipanti per i convegni valevoli come aggiornamento “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti” |
Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione |
· Previsione di carattere generale secondo la quale un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell’accordo del 21.12.2011) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso· Previsione generale valida anche per situazioni opposte da rischio basso a rischi medio-alti |
Riconoscimento della formazione del medico competente | · Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 |
Formazione dei lavoratori somministrati | · Modifica PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21.12.2011“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35,comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.” |
Allegati
Allegato I | Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008. |
Allegato II |
Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning·
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Allegato III | Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013 - Sistema di crediti formativi tra percorsi formativi equivalenti |
Allegato IV |
Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi·
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Allegato V | Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione |