Pubblicato l'accordo RSPP in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in GU Serie Generale n.193 del 19-8-2016:

ACCORDO  7 luglio 2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077)

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Accordo-RSPP-2016.PDF

Personali considerazioni: l'accordo sembra pasticciato e (secondo il mio parere) sarà presto aggiornato.

Per esempio, i requisiti dei docenti devono essere quelli della figura del "formatore per la sicurezza". Però se si legge il decreto interministeriale del formatore, questo dispone che i criteri per valutare i requisiti del formatore non si applicano ai docenti dei corsi RSPP ASPP! Inoltre vengono apportate modifiche a norme di rango superiore.

Principali novità nuovo accordo RSPP
Rivisitazione percorso formativo ASPP/RSPP

Modulo A

28 orePossibilità di ricorso alla modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II

Adeguamenti contenuti al nuovo contesto normativoArticolazione in Unità Didattiche (UD)

Modulo B Ridefinizione generale dei contenuti in Unità Didattiche (UD)Prevista anche la trattazione dei fattori di rischio Stress lavoro correlato e ergonomia
Modulo B - modulo base comune da 48 ore che ricomprende i vecchi macrosettori B4, B5, B6, B8 e B9Previste 4 specializzazioni:SP1 agricoltura e pesca 12 oreSP2 cave e costruzioni 16 oreSP3 sanità residenziale 12 oreSP4 chimico – petrolchimico 16 ore
Modulo C 24 oreNuova articolazione dei contenuti in Unità Didattiche (UD)
Metodologia didattica Previsto l’Allegato IV con le indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
Requisiti dei docenti Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 anche per la formazione di RSPP – ASPP.
Organizzazione dei corsi Previsti max 35 corsisti.
Verifiche apprendimento

MODULO A· Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (eventuale colloquio di approfondimento)

MODULO B·  Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande· Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione (eventuale colloquio di approfondimento)

MODULO C·  Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande· Colloquio individuale

Riconoscimento formazione pregressa ex. Accordo RSPP 2006 CORSO FREQUENTATO Modulo B Comune Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore TOTALE Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore TOTALE Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore TOTALE --
Modulo B5 - 68 ore TOTALE Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore -- --
Modulo B7 - 60 ore TOTALE Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore -- --
Modulo B9 - 12 ore -- --
Aggiornamento

· ASPP: 20 ore nel quinquennio - RSPP: 40 ore nel quinquennio·

Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE·  Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II è consentita per tutto il monte ore·  Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per max 50% del monte ore


Disposizioni in materia di formazione

Soggetti formatori

· Chiarito e definito il concetto di rappresentatività per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici·

Tolti gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. anche da precedenti accordi

Organizzazione dei corsi · Previsti max 35 corsisti. Previsione allargata a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza, se non diversamente normati.
E-Learning

· Nuovi criteri previsti nell’allegato II·  Previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva·

Possibile per il Modulo A·  Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), è consentito il ricorso alla modalità e-learning anche per la formazione specifica

Requisiti dei docenti

· Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 oltre che per la formazione di RSPP – ASPP anche a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro. ·

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Aggiornamento

· Inserito principio generale (valido per tutti i corsi  SSL) che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata (es. CSP/CSE, operatore PLE) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (in sostanza non va rifatto il corso BASE)·

Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per max 50% del monte ore anche per accordi precedenti ex art. 34 e art. 37

Modifiche all’ Allegato XIV del d.lgs. 81/08 · Tolto il numero massimo di partecipanti per i convegni valevoli come aggiornamento “L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti
Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

· Previsione di carattere generale secondo la quale un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto (rif. allegato II dell’accordo del 21.12.2011) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso·

Previsione generale valida anche per situazioni opposte da rischio basso a rischi medio-alti

Riconoscimento della formazione del medico competente · Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008
Formazione dei lavoratori somministrati · Modifica PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI dell’Accordo CSR 21.12.2011“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35,comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.”


Allegati

Allegato I Elenco delle classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.
Allegato II

Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità E-learning·

 

  • REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO·
  • REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO·
  • PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA·
  • DOCUMENTAZIONE

 

 

Allegato III Attuazione dell’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013 - Sistema di crediti formativi tra percorsi formativi equivalenti
Allegato IV

Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi·

 

  • PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP·
  • BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPP·
  • IL PROGETTO FORMATIVO o    Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica o    I contenuti dell’unità didattica e la durata o    La strategia formativa e la metodologia didattica (lavori di gruppo, casi di studio. Simulazioni)o    Il documento progettuale·
  • VERIFICHE IN ITINERE E FINALE

 

 

Allegato V Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione