Dopo gli eventi di fine anno in Svizzera (la tragedia di Crans Montana), l’attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 139/2006, proseguirà anche per l’anno 2026 con un piano annuale dei controlli che riguarderà:
- Pubblici esercizi e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 gennaio 2026, secondo le indicazioni già fornite con nota D.C.PREV. n. 1369 del 23/01/2026 (scarica in PDF);
- Eventuali altre attività (industriali, artigianali, commerciali e civili) che qualificano maggiormente il territorio della regione interessata (nota: con questo punto possono i controlli possono potenzialmente arrivare ovunque, anche su attività non soggette a prevenzione incendi).
I controlli possono contemplare anche soltanto specifici e singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l’attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:
1. reazione al fuoco dei materiali - requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
2. resistenza al fuoco delle strutture, delle porte e degli elementi di chiusura – requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
3. compartimentazione - filtri a prova di fumo;
4. esodo - luoghi sicuri - vie e scale d’esodo - porte - illuminazione di sicurezza - spazi calmi;
5. gestione della sicurezza antincendio - registri dei controlli - piani di emergenza;
6. controllo dell’incendio - estintori - rete idranti - sprinkler - impianti di spegnimento “speciali” con agente estinguente (gas, aerosol, …);
7. impianti di rivelazione e allarme incendio;
8. controllo di fumo e calore - smaltimento fumi e calore in emergenza;
9. operatività antincendio - accessibilità mezzi di soccorso;
10. impianti tecnologici e di servizio - impianti fotovoltaici - colonnine di ricarica veicoli elettrici.
In pratica, i controlli verteranno su tutto il Codice di Prevenzione Incendi.
A tal fine tornano utili le indicazioni fornite con la “Linea guida per le visite tecniche di controllo delle S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011” (scarica in PDF) trasmessa con nota DCPREV Prot. 11194 del 14/08/2018. Restano ferme le indicazioni già fornite con la Lettera Circolare prot. n. 5443 del 28/05/2009 (scarica in PDF) sui criteri da adottare per la selezione delle attività da sottoporre a controllo e le indicazioni contenute nella nota D.C.PREV. n. 1369 del 23/01/2026 (scarica in PDF) per quanto attiene i pubblici esercizi e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo; in generale, possono essere acquisite specifiche informazioni da altri enti e/o amministrazioni (es. Comuni, Regioni, Camere di Commercio, ecc.), per le attività non già censite all’interno del proprio archivio di prevenzione incendi.
