Nuove istruzioni INAIL sulla gestione dei certificati di infortunio e la ripresa del lavoro

L'INAIL, con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 (clicca QUI per vederla in PDF), ha fornito nuove istruzioni INAIL sulla gestione dei certificati di infortunio e la ripresa del lavoro.

Di seguito riepiloghiamo le principali novità e le regole da seguire per evitare sanzioni e gestire correttamente il rientro in azienda. Il modello INAIL di riferimento è "1SS" (clicca QUI per vederlo) con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

il Modello 1SS propone le seguenti opzioni:

  • primo certificato;
  • certificato continuativo;
  • certificato definitivo;
  • certificato di riammissione in temporanea.

Nel modello 1SS, sin dal primo certificato, devono essere indicati:

  • la diagnosi;
  • la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

1. Rientro al lavoro a fine prognosi (scadenza naturale)

La novità di maggiore rilievo organizzativo riguarda la semplificazione per il rientro ordinario.

  • Il lavoratore può riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di prognosi indicato nell'ultimo certificato medico ricevuto dall'INAIL.
  • Ai fini della chiusura della pratica, se alla scadenza del periodo di inabilità non pervengono all'Istituto ulteriori certificati di continuazione, l'INAIL provvede in autonomia a chiudere il periodo di inabilità temporanea entro 15 giorni.
  • Questo certificato di "guarigione anticipata" può essere rilasciato da qualunque medico.
  • A tal fine, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente aziendale (Art. 41 e Art. 42 del D.Lgs. 81/08)
  • Ricordiamo che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro è obbligatoria, a cura del Medico Competente, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.

2. Attenzione: rientro anticipato al lavoro

Particolare attenzione deve essere prestata ai casi in cui il lavoratore infortunato manifesti la volontà (o la disponibilità) a rientrare in servizio prima della data di scadenza della prognosi indicata nel certificato.

  • Il lavoratore non può in alcun caso essere riammesso in servizio sulla base di una semplice richiesta verbale.
  • Per la ripresa anticipata del lavoro è obbligatoria la presenza di un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria, anticipandone la data di fine.

Nota: far lavorare un dipendente durante un periodo coperto da certificato di infortunio costituisce una grave violazione delle norme di sicurezza e assicurative. Assicuratevi sempre di avere il certificato di rettifica prima di far timbrare il cartellino.