L'INAIL, con la Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 (clicca QUI per vederla in PDF), ha fornito nuove istruzioni INAIL sulla gestione dei certificati di infortunio e la ripresa del lavoro.
Di seguito riepiloghiamo le principali novità e le regole da seguire per evitare sanzioni e gestire correttamente il rientro in azienda. Il modello INAIL di riferimento è "1SS" (clicca QUI per vederlo) con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.
il Modello 1SS propone le seguenti opzioni:
- primo certificato;
- certificato continuativo;
- certificato definitivo;
- certificato di riammissione in temporanea.
Nel modello 1SS, sin dal primo certificato, devono essere indicati:
- la diagnosi;
- la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.
1. Rientro al lavoro a fine prognosi (scadenza naturale)
La novità di maggiore rilievo organizzativo riguarda la semplificazione per il rientro ordinario.
- Il lavoratore può riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di prognosi indicato nell'ultimo certificato medico ricevuto dall'INAIL.
- Ai fini della chiusura della pratica, se alla scadenza del periodo di inabilità non pervengono all'Istituto ulteriori certificati di continuazione, l'INAIL provvede in autonomia a chiudere il periodo di inabilità temporanea entro 15 giorni.
- Questo certificato di "guarigione anticipata" può essere rilasciato da qualunque medico.
- A tal fine, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente aziendale (Art. 41 e Art. 42 del D.Lgs. 81/08)
- Ricordiamo che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro è obbligatoria, a cura del Medico Competente, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
2. Attenzione: rientro anticipato al lavoro
Particolare attenzione deve essere prestata ai casi in cui il lavoratore infortunato manifesti la volontà (o la disponibilità) a rientrare in servizio prima della data di scadenza della prognosi indicata nel certificato.
- Il lavoratore non può in alcun caso essere riammesso in servizio sulla base di una semplice richiesta verbale.
- Per la ripresa anticipata del lavoro è obbligatoria la presenza di un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria, anticipandone la data di fine.
Nota: far lavorare un dipendente durante un periodo coperto da certificato di infortunio costituisce una grave violazione delle norme di sicurezza e assicurative. Assicuratevi sempre di avere il certificato di rettifica prima di far timbrare il cartellino.