Il Tribunale di Padova ha assolto l’imputato, titolare di una farmacia, dal reato di cui all’art. 590, cod. pen. ipotizzato ai danni del cliente, il quale aveva riportato delle lesioni uscendo dalla farmacia dopo essere scivolato sulla soglia di marmo, imputandosi all’imputato di non avere adottato tutte le misure necessarie per evitare che la stessa fosse sdrucciolevole e, in particolare, per non avere apposto sulla stessa le opportune e doverose strisce anti scivolo, né adeguatamente segnalato la sua presenza, contravvenendo all’obbligo di adottare tutte le cautele per rendere sicuro il luogo di lavoro.
In particolare, il giudice del merito, riassunta la base fattuale emersa dall’istruzione, ha ritenuto accertata la caduta, ma non la dinamica di essa, non avendo i farmacisti presenti osservato la scena perché entrambi di spalle, escludendo comunque che l’evento fosse addebitabile al titolare della farmacia: costui, infatti, aveva adottato un’idonea forma di cautela per garantire la sicurezza dei luoghi anche alle persone che vi accedevano, avendo predisposto due zerbini prima e dopo l’ingresso, allo scopo di asciugare le scarpe. Il Tribunale ha, inoltre, osservato che le posizionate fotocellule consentivano l’apertura della porta solo quando una persona vi si trovava davanti, cosicché l’apertura non era neppure immediata, difettando, sul piano contro fattuale, la prova che l’apposizione delle strisce anti scivolo (presidio la cui mancanza era addebitata all’imputato) avrebbe scongiurato l’evento. Sotto altro profilo, poi, ha ravvisato una condotta imprudente della persona offesa, la quale, nonostante la pioggia, aveva per sua stessa ammissione accelerato il passo all’uscita.
Uno dei punti salienti della sentenza è "Orbene, è già stato chiarito che, nella nozione “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (sez. F. n. 45316 del 27/8/2019, Giorni, Rv. 277292), finalità che possono anche essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro (sez. 4, n. 12223 del 3/2/2015, dep. 2016, Delmastro, Rv. 266385; sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, Rv. 258435) e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere ad incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività (sez. 4; n. 43840 del 16/5/2018, Rv. 274265).".
La sentenza evidenzia una lezione fondamentale per i datori di lavoro e i gestori di attività: la sicurezza degli ambienti frequentati da clienti, lavoratorio utenti è una responsabilità primaria. I titolari/legali rappresentanti devono adottare misure adeguate per prevenire rischi prevedibili, come l'uso di materiali antiscivolo o altri presidi, specialmente in aree esposte a pericoli (es. ingressi, pavimenti bagnati, gradini).
Azioni da porre in essere:
- Valutazione dei rischi: analizzare attentamente gli ambienti per identificare situazioni potenzialmente pericolose.
- Adozione di misure preventive: utilizzare strumenti come strisce antiscivolo, segnaletica e pavimenti idonei.
- Manutenzione costante: garantire che le misure adottate restino efficaci e in buono stato.
- Formazione e sensibilizzazione: informare il personale sulle norme di sicurezza e coinvolgerlo nel monitoraggio.
La sentenza sottolinea che la negligenza, anche solo omissiva, può portare a responsabilità civili e penali, con danni non solo economici ma anche reputazionali. Implementare un sistema di sicurezza efficiente non è solo un obbligo legale, ma anche un segno di attenzione verso clienti e collaboratori.