(AGGIORNATO 24/09/2024) E' stato pubblicato il Decreto 18 Settembre 2024 (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (GU n. 221 del 20.09.2024). E' stata anche pubblicata la Circolare numero 4 dell'INL del 23 Settembre 2024 (clicca QUI per scaricarla). Clicca QUI per scaricare il testo completo della normativa e QUI per le slide di sintesi in PDF prodotte dal Ministero.
Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, individuati con Decreto del MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative (in pratica questo schema potrebbe essere esteso al di fuori dell'edilizia).
Soggetti esclusi
Sono esclusi i soggetti:
- che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Requisiti
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).
La richiesta della patente all'INL dovrà essere fatta direttamente dal Legale rappresentante (o Titolare) dell'impresa o da intermediario autorizzato (commercialista, consulente del Lavoro, avvocato, CAF).
Autocertificazione dei requisiti
Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Scarica QUI l'autocertificazione in formato Word. Questa può essere mandata nel mese di Ottobre all'indirizzo PEC segnato sulla Circolare 4/2024 INL. Dopo tale data, sarà obbligatorio avere la patente dal sito INL.
Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.
Punteggio della patente a crediti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. I 30 punti iniziali possono aumentare in funzione di alcuni parametri previsti dal Decreto, come l'anzianità dell'azienda stessa, il numero di lavoratori etc. I crediti aggiuntivi sarà possibile inserirli nella piattaforma INL.
Il Decreto prevede una dettagliata tabella di violazioni che comportano la decurtazione dei punti della patente.
Con meno di 15 punti non sarà possibile operare nei cantieri edili.
Sarà possibile recuperare i punti perduti mediante corsi di formazione.
Sospensione patente
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.
Il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti. Esempi ci colpa grave possono includere:
- Mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI), anche in presenza di rischi ben noti e specifici per il cantiere.
- Omissione di controlli o manutenzione su macchinari e attrezzature essenziali per garantire la sicurezza.
- Non rispetto delle procedure di sicurezza stabilite nel Piano Operativo di Sicurezza (pos), nonostante la presenza di rischi documentati.
- Formazione/addestramento insufficiente o inesistente per i lavoratori esposti a rischi specifici, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.