Le maglie della sicurezza sul lavoro sono sempre più strette. La Valutazione del rischio (artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/2008) redatta dal Datore di Lavoro, oltre a contenere tutte le procedure di lavoro (Cassazione Penale, Sez. 3, 22 gennaio 2024, n. 2557 – Mancanza, all’interno del DVR, di una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico), deve prevedere anche i possibili errori del lavoratore. Risulta così evidente che il DVR dovrebbe essere un documento vivo, attivo e costantemente aggiornato. In linea di principio è tutto consivisibile. La pratica quotidiana insegna che non è così semplice arrivare a questo risultato.
Sentenza Cassazione Penale n. 31661 del 02 agosto 2024: "...è condivisibile principio di diritto secondo il quale anche l'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da disattenzioni, imprudenze, ripetitività dei gesti aut similia."
Operaio colpito mortalmente alla testa (pur protetto da elmetto) da un sasso durante i lavori di scavo di una galleria. L'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico.
Un operaio è deceduto durante i lavori di scavo di una galleria lungo il percorso di una strada statale, in particolare nel corso di lavori per la installazione nella galleria di una centina metallica arcuata (opera di carpenteria impiegata nel corso della costruzione di volte o di gallerie) che veniva movimentata con un macchinario.
L'operaio è stato colpito al capo, pur protetto da elmetto, da un sasso staccatosi dalla volta della galleria in costruzione provocando gravi fratture cranio-encefaliche che, nonostante i soccorsi, lo hanno condotto a morte. Il capo del malcapitato è stato colpito in una parte (regione frontale e zigomatica destra) non protetta dall'elmetto.
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La Corte di appello, "supera" il ragionamento svolto dal Tribunale (pp. 5-11 della sentenza), secondo il quale la causa dell'infortunio è da rinvenire nell'errore dell'operaio G.G. che guidava il macchinario, con conseguente - ritenuta - interruzione del nesso causale tra l'infortunio e la condotta delle figure di garanzia rappresentate dagli imputati il datore di lavoro (DL) della ditta esecutrice dei lavori e Dirigente (DI) della Ditta della ditta esecutrice dei lavori, richiamando (alla p. 9 della sentenza impugnata) il condivisibile principio di diritto secondo il quale anche l'errore del lavoratore è un fattore di rischio che rientra tra quelli di cui il datore deve farsi carico, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori anche dai rischi derivanti da disattenzioni, imprudenze, ripetitività dei gesti aut similia.
La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi del (DL) e (DI) condannati in Appello.
Link alla sentenza: https://tinyurl.com/s7a7jyd3