La pronuncia della Corte sul caso della formazione per i lavoratori neoassunti elimina ogni dubbio – Una sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301) conferma che la formazione dei lavoratori neoassunti deve essere completata prima che vengano adibiti alle loro rispettive attività lavorative.
NOTA: il nuovo Accordo Stato Regioni in arrivo (vedi news precedente) supererà definitivamente questo problema, ribadendo chiaramente quanto sopra.
Ancora oggi è comune sentire frasi del tipo "Ci sono 60 giorni di tempo per fare i corsi di formazione".
Come noto, la formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Infatti, al comma 4, lett. a), dispone testualmente:
“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”.
L’insufficienza di chiarezza è stata ingenerata dal punto 10 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” (che contiene, come testualmente asserito, disposizioni di carattere transitorio che a distanza di oltre dieci anni sono da intendersi non più applicabili) dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221/CSR, in cui si legge espressamente:
“Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione.
In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4. 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, specificata in oggetto e visibile a questo LINK, conferma l’obbligatorietà di completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle loro rispettive attività lavorative/mansioni.
Pertanto, nei limiti del possibile, è necessario completare il percorso formativo dei lavoratori PRIMA di adibirli alla mansione.Cosa non sempre facile, considerato che non si trovano corsi di formazione a rischio medio/alto pronti all'uso. Fanno eccezione i corsi a rischio basso da 8 ore, per cui è consentita la formazione in e-learning.