Cassazione 25 settembre 2023, n. 38914 (vedi allegato all'articolo per il testo della sentenza).
In caso di infortunio sul lavoro, possono essere chiamati a risponderne a titolo di omicidio colposo o di lesione personale colposa, oltre i canonici garanti della sicurezza quali il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente, anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. È il messaggio che arriva da una sentenza della Corte di Cassazione depositata il 25 settembre 2023.
Questa sentenza porterà inevitabilmente discussioni e commenti in quanto - fino ad oggi - si riteneva che l'R.L.S. fosse esente da rischi e che fosse un organo esclusivamente consultivo.
E' pur vero che l'R.L.S. non è attualmente destinatario di sanzioni civili e penali nel D.Lgs 81/2008. Tuttavia, l'R.L.S. partecipa (come da articolo 50 del D.Lgs 81/2008) alla gestione della sicurezza in azienda. Per cui, nel momento che l'R.L.S. venisse a conoscenza di anomalie o problematiche varie (sempre legate alla sicurezza) dovrebbe avvertire il proprio R.S.P.P., Datore di Lavoro e gli organi di vigilanza in caso di mancate azioni correttive.
Nel caso specifico, durante le operazioni di stoccaggio, un dipendente, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore e arrampicatosi su uno scaffale per meglio posizionare il carico, veniva schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso. E' stato condannato il Datore di Lavoro, ma è stato condannato anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo: egli, infatti, non ha in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione, e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del datore di lavoro di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP.
In pratica, secondo questa sentenza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce "una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori , con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Nella sentenza non viene esaminato il ruolo del RLS in quanto titolare o meno di una posizione di garanzia con specifici doveri, ma viene messo in rilievo e valutato il comportamento e cioè se la sua condotta abbia in qualche modo contribuito al verificarsi dell'evento .
Considerato che in azienda la figura dell'R.L.S. è impegnativa da portare avanti e non è retribuita, intravedo per questa figura un futuro tutto da scrivere. Quanti lavoratori si candideranno alle prossime elezioni da R.L.S., sapendo che potenzialmente rischiano problemi di natura civilistica e penalistica?
In subordine, si dovrà prevedere una sempre più spinta qualificazione delle competenze tecniche dell'R.L.S. (si pensi, ad esempio, alle tematiche del rischio chimico, rumore, vibrazioni etc) e ad un maggiore coinvolgimento nella gestione della sicurezza aziendale.
Non ci sarà da stupirsi se, una volta diffusa questa notizia, più di un R.L.S. potrà pensare di rinunciare all'incarico.