Versione Aggiornata Del Modulo OT23 - Anno 2024 Del 18 Settembre 2023
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda
L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.
L’azienda indica sul modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione gli interventi che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2024).
Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:
- PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI);
- PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE;
- PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI;
- FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE;
- GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE;
- GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI.
Istruzione operativa del 18 settembre 2023
Si trasmette il modello OT23 2024 (all.1) in sostituzione del precedente modulo inoltrato con nota 3 agosto 2023, prot. 8349.
Nel modello allegato è stato eliminato il refuso presente nella precedente versione dell’intervento B1 che prevedeva l’erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura “a tutti i lavoratori”. La descrizione dell’intervento è stata così corretta: “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura”. Come precisato nel campo note, infatti, il corso di guida sicura deve essere stato frequentato nell’anno 2023 da almeno il 30% del personale dell’azienda addetto all’autotrasporto o che comunque utilizzi a vario titolo veicoli azienda.
Con l’occasione sono stati eliminati i refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.
In allegato il modulo OT23 aggiornato in formato PDF