Legge 3 Luglio 2023 n. 85 – approfondimento adempimento Datore di Lavoro e Medico Competente

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, la normativa prevede l’istituzione di una cartella sanitaria, ovvero di un sistema documentale di raccolta di tutti i dati sanitari che il medico competente, in occasione delle visite, ha archiviato nel processo finalizzato alla verifica dell’idoneità dei lavoratori allo svolgimento della mansione loro assegnata (vedi news precedenti collegate QUI e QUI)

Una delle modifiche introdotte alla materia dal D.Lgs. 81/2008 riguarda l’obbligo della consegna, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio. Questa previsione normativa, è stata inserita per far sì che la cartella raccolga la storia intera del lavoratore dal punto di vista sanitario e permetta al medico in fase di visita preventiva del nuovo datore di lavoro, di non dover ripartire da zero.

I riferimenti normativi riguardante questo obbligo prevedono per il datore di lavoro (art. 18 c. g bis D.Lgs 81/2008) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, di comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

Pertanto, è necessario al momento della cessazione del rapporto di lavoro comunicare al Medico Competente (email o sistema equivalente tracciabile) il nominativo delle persone cessate.

Il Medico Competente, da parte sua (art. 25 comma e) deve consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Da quanto sopra, si deduce che:

  1. il datore di lavoro deve istituire una procedura che preveda la comunicazione al medico competente di tutte le cessazioni dei rapporti di lavoro (PEC, email o sistema tracciabile equivalente);
  2. il medico competente deve attrezzarsi per fare in modo che, al momento della cessazione del rapporto, possa effettuare una copia della cartella e consegnarla al lavoratore.

Il Datore di lavoro è tenuto al controllo del rispetto da parte del Medico Competente di questo obbligo.

La verifica da parte del datore di lavoro circa l’adempimento dell’obbligo di consegna della cartella da parte del Medico Competente al Lavoratore può avvenire, ad esempio, in occasione della riunione periodica ex art. 35 oppure durante il sopralluogo annuale, oppure mediante report dedicato stilato direttamente dal Medico Competente.

Considerato che la nuova formulazione dell’art. 25 comma 1 del D.Lgs 81/2008 IMPONE al lavoratore di presentarsi alla visita medica preassuntiva (con il nuovo datore di lavoro) con la cartella sanitaria e di rischio del rapporto di lavoro precedente, una delle possibilità è la seguente: inserire nella lettera di assunzione del lavoratore una frase (per esempio) come: “Il lavoratore in parola dovrà presentarsi alla visita medica - al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione ai sensi dell’art. 25, comma 1 lettera e-bis) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - con la copia della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. In caso contrario, dovrà contattare il Suo precedente Medico Competente per avere la copia della cartella sanitaria. Qualora fosse impossibile (per giustificato motivo) ottenere copia della cartella sanitaria, dovrà farlo presente al Medico Competente all'atto della visita. Ricordiamo che il lavoratore ha diritto di ricevere da parte del precedente medico competente copia della cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro. La precedente azienda è comunque tenuta a conservare copia della cartella sanitaria originale per almeno 10 anni.”. Questo permetterebbe al lavoratore di attivarsi per tempo per il recupero della cartella sanitaria, qualora non ancora in suo possesso.

I Medici Competenti erano già soggetti all’obbligo di consegnare le cartelle sanitarie ai lavoratori. Ora, questo obbligo è stato "rafforzato" dalla normativa.

Resta da capire come interpretare la frase “Salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento”, così come previsto dalla normativa.

Sanzioni:

  • Per il datore di lavoro e dirigente che non comunicano al medico la cessazione del rapporto di lavoro la sanzione amministrativa prevista va da 548,00 a 1.972.80 euro;
  • Per il medico competente che non fornisce al lavoratore, alla dimissione, copia della cartella sanitaria l’arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro;
  • Per il datore di lavoro che non si assicura che il medico adempia all’obbligo di consegna della cartella sanitaria, è prevista ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro.