Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023
Tra le novità rientrano:
- l'estensione dello smart working fino al 30 settembre per i lavoratori fragili, pubblici e privati, e fino al 31 dicembre per i genitori di figli under 14 nel privato;
- la detassazione del lavoro straordinario e notturno nei festivi per il settore turistico e termale;
- maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole;
- il rifinanziamento del Fondo per le famiglie di vittime di gravi infortuni del lavoro per 5 milioni di euro.
Ma anche modifiche inerenti proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato e l'esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato o, se la somministrazione è a tempo indeterminato, di lavoratori in "ex" mobilità, disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e di lavoratori svantaggiati. E ancora, l'inserimento tra i soggetti fragili destinatari dell'assegno di inclusione di chi è inserito in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pa e la previsione che le vittime di violenza di genere costituiscano nucleo a sé ai fini Isee con l'obiettivo di poter facilitare loro, se nelle condizioni, la percezione dell'assegno di inclusione.
Modifiche al D.Lgs. 81/2008: in rosso le modifiche apportate in sede di conversione rispetto alla formulazione originale del D.L.
Di rilievo la novità in merito alle visite mediche (obbligo del lavoratore di presentarsi alla visita preassuntiva con la cartella sanitaria del precedente rapporto di lavoro, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento) e l'aggiunta per le PA per l'annoso problema degli istituti scolastici.
Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 / Decreto Lavoro 2023 |
Conversione in Legge 3 luglio 2023 n. 85 con modificazioni (DL 48/2023) |
|
Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) |
Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) |
|
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”; |
a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”; a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: «3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili»; |
|
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”; |
b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”; |
|
c) all’articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: |
c) all’articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: |
|
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: |
d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: |
|
e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente: |
e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: |
|
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: |
f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: |
|
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: |
g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: |
|
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”. |
h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”. h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,». |