Milleproroghe 2023: Proroga adempimenti Prevenzione Incendi strutture ricettive e sanitarie

Anche quest'anno, puntuali, sono stati approvati Commissione Senato emendamenti "Proroga Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive" (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452). Segue discussione in aula.

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023

Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni.
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Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Mille proroghe 2023 (GU n.303 del 29.12.2022)