Nomina consulente ADR per spedizionieri - circolare MIT

Nota esplicativa del Ministero dei Trasporti: le esenzioni previste in ADR restano valide anche per gli speditori.

A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano “speditori” di merci pericolose su strada.

Dal 1° gennaio 2023, pertanto, diventa obbligatoria la nomina del consulente ADR anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

E' possibile non nominare il consulente ADR nei seguenti casi:

  • le attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. (pagina 28 del testo ADR allegato) e al punto 1.7.1.4 (pagina 80 del testo ADR allegato, riferito ai rifiuti radioattivi) come pure ai capitoli 3.3 (pagina 609 e seguenti del testo ADR allegato - disposizioni speciali applicabili a determinati oggetti o sostanze), 3.4 (pagina 659 del testo ADR allegato - merci pericolose imballate in quantità limitate) o 3.5 (pagina 663 del testo ADR allegato - merci pericolose imballate in quantità esenti) - punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR (pagina 64 del testo allegato - "The activities of which concern quantities in each transport unit not exceeding those referred to in 1.1.3.6, 1.7.1.4 and in Chapters 3.3, 3.4 and 3.5";
  • le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi - punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR.

Le attuali esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, si applicano dunque anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Da sottolineare una frase importante del chiarimento: "Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, gli operatori dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo". Questo porta alle seguenti deduzioni:

  • Obbligo rispetto ADR con relativi adempimenti (ad esempio etichettatura, formazione operatori etc);
  • Necessità di conoscere - comunque - gli adempimenti ADR da rispettare.

Ne consegue che per chi è esentato dall'obbligo di nomina del consulente ADR (e non è così facile capirlo senza una analisi personalizzata) e produce rifiuti speciali pericolosi, sarà - secondo chi scrive - utile approfondire l'argomento, anche mediante un consulente ADR. Si tratta di una materia molto specialistica e non è possibile affidarsi ad una ricerca veloce su google per sperare di capire cosa fare.

In allegato la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.