Registro dei controlli antincendio - obbligo

Registro dei controlli antincendio: obbligo dal 25 settembre per tutte le attività con almeno un lavoratore. 

Il registro dei controlli antincendio – anche detto registro antincendio – è un documento fondamentale da avere in azienda. Contiene informazioni in materia di sicurezza antincendio: fornisce prova dei presidi antincendio presenti sul luogo di lavoro e della loro corretta manutenzione. E' stato - per anni - fonte di confronto per stabilire la sua obbligatorietà o meno al di fuori dei limiti imposti (attività soggette al controllo dei VVF). Dal 25/09/2022 risulta essere obbligatorio per tutte le attività produttive e può essere richiesto dagli organi di vigilanza competenti (Vigili del fuoco o tecnici dell’ASL).

L’obbligo per tutte le attività è stato introdotto dal dm 1 settembre 2021 in vigore dal 25 settembre 2022 e riguarda tutte le attività con almeno un lavoratore (in aggiunta a tutte quelle per cui era già previsto l’obbligo secondo il dpr 151/2011). In definitiva, hanno l’obbligo di predisporre il registro antincendio anche le realtà più piccole.

Il registro antincendio è un documento utile anche al manutentore, in quanto gli addetti al controllo e alla manutenzione possono cambiare: in questo modo si ha sempre a disposizione un documento aggiornato nel quale vengono annotati tutte le verifiche e/o le ispezioni.

Registro dei controlli antincendio: riferimenti legislativi

Il decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998 n. 37, secondo il quale tutte le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco avevano l’obbligo di predisporre il registro antincendio.

Il dpr agosto 2011 n. 151 indica che gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco non soggette alla disciplina del dlgs 9 aprile 2008 n. 81 hanno l’obbligo di annotare in un registro controlli, verifiche, interventi di manutenzione su impianti e attrezzature antincendio.

Il registro deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per eventuali controlli. Il D.M. 1 settembre 2021 estende l’obbligo, di fatto, a tutte le attività.

Nello specifico, possiamo tenere in considerazione i seguenti riferimenti legislativi:

  • D.P.R. 37/1998 (abrogato);
  • D.P.R. 151/20211 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
  • D.M. 3 agosto 2015 (attività soggette a controlli di prevenzione incendi);
  • D.Lgs 81/2008 (tutte le attività art. 46);
  • D.M. 1 settembre 2021 (attività non soggette a prevenzione incendi).

Il dpr 37/1998 è stato abrogato dal successivo dpr 151 del 2011.

Il DPR 151/2011 nasce con la finalità di semplificare la procedura di prevenzione incendi e prevede l’abolizione del certificato di prevenzione incendi, l’introduzione della SCIA e dell’asseverazione da parte di un professionista antincendio, la riqualificazione di nuove attività antincendio soggette a controlli dei vigili del fuoco.

Il D.M. 3 Agosto 2015 definisce le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, introducendo per alcune attività antincendio la cosiddetta “regola tecnica orizzontale” con l’obiettivo di semplificare la progettazione antincendio.

Il D.Lgs 81/2008 in particolare l’art. 46, stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure volte a prevenire gli incendi e tutelare la sicurezza dei lavoratori (misure per evitare l’insorgere di un incendio o limitarne le conseguenze, metodi di controllo e manutenzione degli impianti, criteri per la gestione delle emergenze).

Il D.M. 1 settembre 2021 allarga l’obbligo di avere il registro di controllo antincendio a tutte le attività con almeno un lavoratore, includendo quindi anche le piccole realtà.

Allegato 1 dm 1 settembre 2021: cosa annotare nel registro dei controlli antincendio?

Il modello di registro antincendio dovrà includere:

  • l’elenco dei dispositivi antincendio presenti sul luogo di lavoro;
  • le attività svolte con relativa data;
  • l’elenco del personale incaricato dalle attività.

L’allegato 1 del dm 1 settembre 2021 fornisce indicazioni utili circa le attività riportare nel registro antincendio:

  • sorveglianza;
  • controllo periodico;
  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria.

È importante, quindi, riportare la data degli avvenuti controlli e degli interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio, con relative scadenze secondo la normativa vigente.

Cosa si intende per sorveglianza antincendio

Un elemento importante circa il registro antincendio è di sicuro l’informazione ai lavoratori. Questi ultimi devono essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, sui possibili rischi e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza. In questo modo i lavoratori possono svolgere un’azione di sorveglianza antincendio sull’attrezzatura, sugli impianti e sui sistemi di sicurezza antincendio.

Il compito di controllare tali sistemi è affidato al tecnico manutentore antincendio qualificato, il quale periodicamente effettua visite aziendali per verificare la presenza di presidi antincendio e aggiornare il registro.

Secondo la UNI 9994-1 la persona responsabile designata a compilare e firmare il registro antincendio è:

"la persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto"

Presidi antincendio: quali sono i principali presidi antincendio

Si può fare una distinzione tra i presidi antincendio come presidi di protezione attiva e passiva:

i presidi di protezione attiva antincendio, sono tutti quei dispositivi che hanno bisogno dell’attivazione dell’uomo per funzionare, come ad esempio: 

    • Estintori;
    • Idranti;
    • Rivelatori di fumo;
    • Segnaletica di sicurezza;
    • Illuminazione di emergenza;

i presidi di protezione passiva antincendio, sono quei dispositivi che non richiedono alcuna azione da parte dell’uomo, ma funzionano indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento. In pratica sono in grado di proteggere ciò che è conservato al loro interno senza richiedere alcuna azione. Ad esempio:

  • Barriere antincendio
  • Sistemi di ventilazione
  • Sistemi di aspirazione
  • Archivi compattabili ignifughi
  • Casseforti ignifughe

Norme e specifiche tecniche per la manutenzione

Le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio sono:

  • estintori: UNI 9994-1;
  • reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
  • impianti sprinkler: UNI EN 12845;
  • impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
  • sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
  • sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
  • sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
  • sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
  • sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
  • sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
  • sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): UNI EN 14972-1;
  • sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
  • sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
  • Porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
  • sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.

Allegato 2: il tecnico manutentore antincendio qualificato

L’allegato numero 2 del dm 1 settembre 2021 delinea la figura del tecnico manutentore antincendio qualificato, fornendo delle indicazioni utili circa la sua formazione e la modalità di acquisizione della qualifica. Il tecnico manutentore antincendio qualificato ha una serie di compiti da svolgere e attività da rispettare, di seguito riportate:

  1. Eseguire i controlli documentali;
  2. Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
  3. Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
  4. Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
  5. Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  6. Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezzaed alla salute dei luoghi di lavoro ed alla tutela dell’ambiente;
  7. Relazionarsi con il Datore di Lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
  8. Coordinare e controllare l’attività di manutenzione.

Norma UNI 9994-1: tipi di estintori antincendio

La norma UNI 9994-1 dà delle indicazioni precise circa gli estintori d’incendio, la classificazione, la manutenzione. La manutenzione ordinaria e straordinaria riguarda gli estintori portatili e carrellati (inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D). Gli estintori di incendio possono essere classificati in vari tipi, in base ai quali la manutenzione cambia:

  • in polvere, 36 mesi;
  • biossido di carbonio, 60 mesi;
  • a base d’acqua con serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato, 24 mesi;
  • a base d’acqua con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio, 48 mesi;
  • idrocarburi idrogenati, 72 mesi.

Estintori manutenzione e controlli

L’attività di controlli estintori e manutenzione affidata al tecnico manutentore antincendio qualificato deve includere:

  • controllo iniziale;
  • sorveglianza;
  • controllo periodico;
  • revisione programmata;
  • collaudo;
  • manutenzione straordinaria.