Antincendio: pubblicata in GU la nuova regola tecnica per le facciate degli edifici civili

In vigore da luglio 2022 la nuova RTV da applicare alle chiusure d’ambito degli edifici civili esistenti o di nuova realizzazione.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 83 del 8 aprile 2022) il decreto del Ministro dell’Interno 30 marzo 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, che sarà parte integrante del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015).

La struttura della nuova RTV
La nuova regola tecnica entrerà in vigore il 7 luglio 2022 (ossia il 90° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta).

La RTV per le chiusure d’ambito degli edifici civili ha la seguente struttura:

  • campo di applicazione
  • definizioni
  • classificazione
  • strategie antincendio:
    • reazione al fuoco
    • resistenza al fuoco e compartimentazione
    • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
  • realizzazione di fasce di separazione:
    • caratteristiche
    • geometria
    • verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.

Obiettivi sicurezza antincendio

La presente norma è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
    limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito (es. incendio in edificio adiacente, a livello stradale, alla base dell’edificio,…);
  • evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate,…) in caso di incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

Ambito di applicazione
La nuova regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito (per cui si intende la frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale degli edifici civili, incluse le frontiere esterne interrate come intercapedini, pozzi, luce…), quali:

  • strutture sanitarie;
  • scolastiche;
  • alberghiere;
  • commerciali;
  • uffici;
  • residenziali;
  • ecc.

Essa costituisce, inoltre, un utile riferimento anche per la progettazione di chiusure d’ambito di altre opere da costruzione, come ad esempio edifici industriali, ecc.

Edifici a cui si applicano le nuove norme
Le nuove norme tecniche contenute del dm 30 marzo 2022 ,si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelli di nuova realizzazione; sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.

Al contrario, NON sono previsti adeguamenti per le attività che alla data di entrata in vigore del decreto:

  • sono già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 o 7 del dpr n. 151/2011;
  • sono state progettate sulla base del dm 3 agosto 2015.

Classificazione
Partendo dalle caratteristiche dell’edificio, le chiusure d’ambito sono classificate in base alle quote dei piani e del numero degli occupanti nel seguente modo:

SA: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani comprese in –1 metri fino ad un massimo di 12 metri di altezza, con un affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includano compartimenti con Rischio Rvita pari a D1 o D2 (degenze, terapia intensiva, sala operatoria); oppure edifici fuori terra, ad un solo piano;
SB: chiusure d’ambito di edifici non ricompresi in SA o SC;
SC: chiusure d’ambito di edifici aventi massima quota di piano superiore ai 24 metri.


Requisiti di reazione al fuoco
Nella nuova RTV sono indicati precisi requisiti di reazione al fuoco che i seguenti componenti delle facciate devono possedere:

  • isolanti termici;
  • sistemi di isolamento esterno in kit;
  • guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito; tutti gli altri componenti qualora occupino complessivamente una superficie > 40% (ad esclusione dei componenti di vetro).

NON sono, invece, richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate di edifici aventi quote dei piani comprese tra -1 fino a 12 metri, con affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti e che non includono degenze o sale operatorie.

Requisiti di resistenza al fuoco
Infine, i requisiti di resistenza al fuoco che le chiusure d’ambito degli edifici devono avere, come coperture, facciate semplici e continue e facciate a doppia pelle ventilate.