Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione attività imprenditoriale

Presupposti necessari per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha emanato la nota n. 151 del 2 febbraio 2022, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti concernenti i presupposti necessari per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

In particolare, il quesito concerne le condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento, laddove lo stesso sia stato adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro. Il quesito evidenzia se sia possibile, in tali casi, ritenere condizione sufficiente, ai fini della revoca, la regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni, atteso che – come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – in fase di revoca non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi previsto per legge.

I chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro

Le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” “di norma” – come testualmente chiarito dalla circolare n. 26/2015 del Ministero del lavoro – “mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione”.

Va da sé che, nel caso in questione, resti quindi possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa. Resta inteso che eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex art. 13 Decreto Legislativo n. 124/2004.

Con riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, in linea con quanto già chiarito con ML circolare n. 26/2015, il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS.

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro