Nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – primi chiarimenti

Nella circolare n. 3/2021 (prime indicazioni operative), condivisa dal Ministero del Lavoro, è illustrato il nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale con alcuni importanti chiarimenti (già descritto in questo articolo).

Ribadisco, ancora una volta, che si tratta di un cambiamento molto forte rispetto al quadro sanzionatorio in materia rispetto al passato,

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, facciamo un esempio pratico.

Supponiamo che, nel corso dell’accesso, il personale ispettivo constati la presenza di un lavoratore irregolare su cinque e che il datore di lavoro non abbia neppure elaborato il documento di valutazione dei rischi. In tal caso verrà adottato un solo provvedimento di sospensione con l’indicazione di entrambe le ipotesi.

Per la revoca il datore di lavoro dovrà provvedere:

  • Alla regolarizzazione, sotto il profilo amministrativo e della salute e sicurezza del lavoratore in “nero” con conseguente, ove previsto:
    • Sorveglianza sanitaria (art. 41 TUSL);
    • Formazione, informazione e addestramento su rischi specifici (artt. 36 e 37 TUSL);
    • Tutti gli altri adempimenti (ad esempio la consegna dei DPI etc).
  • All’elaborazione del D.V.R. (art. 28 TUSL);
  • Al pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500 prevista per l’impiego del lavoratore irregolare;
  • Al pagamento della somma aggiuntiva di € 2.500 prevista dal punto 1) dell’Allegato I per l’assenza del DVR.

Restano comunque ferme ed impregiudicate le sanzioni amministrative e penali comunque previste per ciascuna violazione accertata.


Vediamo ora il contenuto della circolare n. 3/2021 (il testo completo è disponibile in allegato).

Finalità del provvedimento

Far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Discrezionalità Ispettori

La circolare n. 3/2021 cancella ogni forma di discrezionalità, in quanto il personale ispettivo deve ora adottare il provvedimento ricorrendo i nuovi presupposti individuati dalla norma, senza nessuna valutazione di tipo discrezionale (scompare, infatti, dal testo di legge “possono adottare” sostituito dal verbo “adotta”).

Sospensione del lavoro irregolare

  • Almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La percentuale del 10% va ancora calcolata sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
  • Non sono più considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, come ad esempio coadiuvanti familiari e soci;
  • Esclusione per microimprese (un solo occupato).

Sospensione per violazioni di sicurezza

Il provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza va adottato “Tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente” nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008. E’ “sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I”.

  • Rischi di carattere generale:
    • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
    • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
    • Mancata formazione ed addestramento;
    • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
    • Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS);
    • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Rischio di caduta dall’alto:

  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • Rischio di seppellimento:
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • Rischio di elettrocuzione:
    • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
    • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Non sono più previsti settori di intervento specifici (in passato c’erano confini di azione precisi per gli Enti di controllo).

L’attività sospesa è inerente alla parte interessata dalle violazioni, anche per i lavoratori. Ad esempio, una azienda con 2 sedi vedrà bloccata solo la sede oggetto della sospensione, mentre l’altra potrà continuare a lavorare.

Allontanamento dei lavoratori

Gli Ispettori del lavoro devono comunque procedere ad allontanare il lavoratore irregolare dal luogo di lavoro, finché non sia stato regolarizzato (circolare Min. Lavoro n. 33/2009).

Misure per far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori

Insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale gli Ispettori del Lavoro possono imporre, unitamente al provvedimento di sospensione, ulteriori e “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Condizioni per la revoca

Per la sospensione per lavoro irregolare deve essere verificata l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori nonché la regolarizzazione anche sul piano degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

Quanto alla sorveglianza sanitaria deve essere effettuata la relativa visita medica, potendosi ritenere sufficiente la prenotazione di essa a condizione che i lavoratori interessati non vengano adibiti a mansioni lavorative per cui necessita il relativo giudizio di idoneità;

Quanto agli obblighi di formazione e informazione va verificato che sia stata effettivamente programmata l’attività formativa del personale da regolarizzare in modo che si concluda entro 60 giorni, mentre l’obbligo informativo dev’essere comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Somma aggiuntiva

Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva “per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata”:

  • Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari; a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  • Nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezzala somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito previste in 3 soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato.

Le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Revoca con pagamento rateale

L’INL sottolinea la confermata possibilità di ottenere (su istanza di parte) la revoca della sospensione mediante il pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva dovuta, mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell'importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato.

Ricorso amministrativo

Possibilità di proporre ricorso amministrativo esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare presso I.N.L. competente entro 30 giorni. Ci sono 30 giorni per la risposta. E’ previsto il silenzio-accoglimento.

Comunicazione ad ANAC e MIMS

Vi è una ulteriore sanzione interdittiva prevista dalla norma, per cui per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

Quadro sanzionatorio

Quanto alla condotta del soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione la norma stabilisce che sia punito (art. 14, comma 15, D.Lgs. n. 81/2008):

  • Con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • Con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.