DL 8 Ottobre 2021 - ripartenza attività culturali

Vigente dal 9 ottobre 2021, il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 (decreto “Capienze”) disciplina la ripartenza delle attività culturali, sportive e ricreative. Vengono inoltre fornite le disposizioni circa la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 negli ambienti di lavoro e introdotte alcune semplificazioni in materia di protezione dei dati personali.

Nota importante: L’articolo 3 del decreto stabilisce che per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del certificato verde ("green pass") in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Ecco le principali, attese indicazioni relative all’accesso a teatri, cinema, musei, discoteche, concerti e attività sportive del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139:
 
1) Teatri, cinema, concerti, locali di intrattenimento e musica dal vivo:
- in zona bianca non vi sono più limiti di capienza all’accesso a teatri, cinema, concerti (la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata – 100%). Rimane l’obbligo della certificazione verde COVID-19;
- in zona gialla gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata.
 
2) Sale da ballo, discoteche e locali assimilati: in zona bianca non può superare il 75% di quella massima autorizzata, se i locali sono all'aperto, e il 50% per quelli al chiuso, ove deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria. Restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, a eccezione del momento del ballo. L’accesso è comunque consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture.
 
3) Sport:
- in zona bianca l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso. Rimane l’obbligo dell’uso delle certificazioni verdi COVID-19;
- in zona gialla le competizioni sportive sono svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso.
 
4) Musei e altri istituti e luoghi della cultura: dall’11 ottobre 2021 non è più richiesto che i visitatori debbano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Sanzioni: dalla seconda violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche è prevista la chiusura dell’attività.
 
L’art. 3 del decreto stabilisce che per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del certificato verde sanitario ("green pass") in anticipo rispetto all'inizio del turno di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato.
Nel Capo II del decreto vengono fornite disposizioni in materia di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e viene prevista la riorganizzazione del Ministero della salute.
Il Capo IV è invece dedicato alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Questo passaggio è interessante, perchè sostanzialmente la PA potrà derogare alla privacy dei cittadini in determinate condizioni.
Articolo 9 comma 1-bis: "Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di un organismo di diritto pubblico, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico o dall’organismo di diritto pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato.”;
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