Decreto 2 Settembre 2021 - Decreto GSA

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (GU n.237 del 04.10.2021)

Dal 04.10.2022 sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Entrata in vigore: 04.10.2022.

Il provvedimento, che entrerà in vigore solamente tra un anno (quindi il 3 ottobre 2022), come specificato nell'art.8:

  • si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del d.lgs. 81/2008;
  • si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d.lgs. 105/2015.

Il decreto definisce nel dettaglio:

  • le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
  • l'informazione e la formazione dei lavoratori;
  • la designazione degli addetti al servizio antincendio;
  • la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
  • I requisiti dei formatori dei corsi antincendio.
Gestione della sicurezza antincendio 

Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.

Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.

Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 81/2008.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio».

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5.

In allegato il testo del Decreto.

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