Rischio fulminazione - aggiornamenti

L'aggiornamento normativo della norma CEI 81-30 riguardante la valutazione del rischio di fulminazione, abrogata il 1° giugno scorso, impone che tale valutazione debba ora essere effettuata in accordo con le norme CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) e con la CEI EN IEC 62858 (CEI 81-31).

Con l'abrogazione della CEI 81-30 viene persa anche la modalità di ottenimento dei valori Ng, cioè il numero di fulmini a terra all'anno e al kilometro quadrato.

Tale valore è un parametro fondamentale per il calcolo del rischio relativo al fulmine in una struttura. Si ricorda che l'obbligo di tale valutazione deriva dal D.Lgs. 81/08. Per questi motivi, per calcolare il rischio fulminazione, rifacendosi alle norme sopracitate, è possibile utilizzare dei database validati da cui si può ricavare il valore in oggetto come già lo si faceva in precedenza. La novità sostanziale tra la 62858 e la 81-30 è il periodo di osservazione e l'anzianità dei dati richiesti. La nuova norma esige un periodo di 10 anni e che i dati non siano più vecchi di 10 anni. La conseguenza è che il valore Ng è necessario subisca un aggiornamento almeno ogni quinquennio e con esso svolgere le considerazioni che seguono.

I due scenari che si aprono sono due:

  1. Il nuovo valore è minore del precedente e di conseguenza non vi può essere un incremento del rischio. In tal caso si ritiene comunque opportuno redigere una dichiarazione che conferma la validità del documento esistente.
  2. Il nuovo valore è maggiore del precedente. Qui è necessario verificare di quanto si incrementa il rischio riproporzionando R vecchio in base al rapporto (Ng nuovo/Ng vecchio) per poi confrontarlo con quello limite Rt.

È quindi necessario verificare se la propria valutazione del rischio fulminazione attuale sia in linea con le nuove direttive, o se necessiti di una rivisitazione alla luce delle modifiche sopracitate.

In genere, la valutazione del rischio fulminazione viene eseguita dai progettisti elettrici ed inserita nei documenti. In altri casi viene fatto un documento a parte. In altri casi ancora, non essendo stata richiesta dal cliente, non viene proprio eseguita. In quest'ultimo caso consiglio di rivolgersi ad un tecnico (perito o ingegnere) per la verifica.