Sentenza 26813/2020 - obbligo di aggiornamento formativo dei dipendenti

Uno degli aspetti più presenti all'interno delle sentenze relative alla Salute e Sicurezza sul lavoro è, sicuramente, quello legato alla formazione e all'aggiornamento dei dipendenti. Oggi vedremo quanto sia importante che l'azienda ponga estrema attenzione riguardo a questo tema.

Il rappresentante legale di un'impresa è stato condannato ad un'ammenda amministrativa dopo essere stato ritenuto colpevole in quanto era stata verificata l'omessa formazione in materia di salute e sicurezza con riferimento alle mansioni svolte sul lavoro di una propria dipendente.

Il ricorrente denuncia tre principali motivi di ricorso:

  1. La sentenza non teneva conto delle dichiarazioni dell'imputato e di una teste, oltre che della prova documentale del verbale dell'ASL di competenza e dei certificati medici della dipendente di cui sopra.
  2. All'imputato, riportiamo per completezza: “era stato consegnato, in data 30 gennaio 2015, un verbale di contravvenzione contenente una serie di contestazioni, venendo così impartite a suo carico varie prescrizioni, il cui adempimento sarebbe stato funzionale alla definizione amministrativa degli illeciti. In effetti, il 10 agosto 2015, lo stesso ente ispettivo accertava l'eliminazione della violazione contestata (il non aver assicurato una formazione adeguata alla dipendente [omissis]) e l'adempimento della prescrizione di cui al punto 3, per cui [omissis – l'imputato] veniva ammesso al pagamento della somma di 1.424,80 euro. […] la scarsa chiarezza della normativa di riferimento, che rinvia al d.lgs. n. 758 del 1994 e prevede un sistema sanzionatorio così articolato, sia pur ispirato da evidenti finalità deflative e ripristinatorie, avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata dal Tribunale, in quanto all'imputato non era stato fatto comprendere che, pur avendo assolto le prescrizioni e pur essendogli impartito il pagamento di una sanzione, poteva subire un autonomo procedimento penale.”
  3. Inoltre, la difesa sottolinea che la sentenza aveva omesso di considerare che la dipendente non aveva mai mantenuto una stabile mansione all'interno dell'azienda a seguito di manifestati problemi di salute che impedivano una sua collocazione idonea.

Secondo la Corte di Cassazione il ricorso è inammissibile ed è da considerarsi che “in sede ispettiva, veniva accertato in particolare che la [omissis – dipendente], assunta con le mansioni di addetta al magazzino e carrellista, non aveva ricevuto un'adeguata formazione, risalendo al 2008 l'attestato di formazione ad essa relativo. L'obbligo di aggiornamento formativo (parametrato in 5 anni dall'accordo del 21 dicembre 2011 tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) era stato dunque violato, per cui legittimamente è stata ritenuta ravvisabile la violazione sanzionata dagli art. 37 comma 1 e 55 comma 5 lett. C) del d.lgs. n. 81 del 2008, dovendosi solo aggiungere che l'assegnazione di mansioni diverse alla dipendente [omissis], lungi dall'avere natura esimente, rendeva in realtà ancor più stringente l'esigenza di assicurare alla stessa un'attenta formazione sui rischi connessi all'attività svolta. Ciò posto, occorre rilevare che, una volta riscontrata la violazione contestata al capo C, l'ufficio ispettivo dell'Asl Roma F, con verbale del 30 gennaio 2015, notificato all'interessato in pari data, ha tra l'altro impartito al datore di lavoro la prescrizione di garantire, nei successivi 10 giorni, alla dipendente [omissis] una formazione adeguata rispetto alle mansioni svolte o da svolgere, con la precisazione che l'eliminazione delle violazioni accertate era il presupposto per l'ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa, dal cui tempestivo versamento (da operare entro 30 giorni dalla data di ammissione al pagamento) sarebbe scaturita l'estinzione della contravvenzione, secondo lo schema procedimentale delineato dall'art. 24 del d.lgs. n. 758 del 19 dicembre 1998.”

Secondo questo aspetto, dunque, l'imputato risultava correttamente informato rispetto al meccanismo estintivo del reato previsto dalla normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.