RENTRI - prime indicazioni

Prime indicazioni per l'iscrizione al RENTRI, il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. che sostituisce il SISTRI.

Come noto, dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti che permetterà al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di impostare il sistema di tracciabilità dei rifiuti e attuare la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto.

Con il Decreto Direttoriale n. 251/2023, in particolare, sono state definite le modalità operative di compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti (allegato 1), ma anche le istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (allegato 2).

Obbligo iscrizione RENTRI: le aziende coinvolte

Saranno obbligati a iscriversi al RENTRI i soggetti che producono, trasportano, trattano o intermediano rifiuti pericolosi o non pericolosi. Nello specifico, la legge prevede l’iscrizione per:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189 comma 3, Decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente ai rifiuti non pericolosi (sono i soggetti attualmente tenuti a inviare il MUD, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.Il Decreto dello scorso 19 dicembre definisce le procedure previste dall’art. 21 comma 1, lett. d del Decreto RENTRI (DM Ambiente 59/2023) recante le modalità di compilazione dei nuovi modelli di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

Tutte le scadenze RENTRI 2024- 2026

  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si devono iscrivere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono dal 15 giugno al 14 agosto 2025.
  • Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 .
  • I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Tabella scadenze per produttori iniziali di rifiuti

Azienda Iscrizione RENTRI
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025
Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026

In tutti i casi, l’obbligo di emissione del FIR in formato digitale è fissata per il 13 febbraio 2026.  E’ intanto partita una prima sperimentazione dal 1 gennaio 2024.Il modello di formulario cartaceo, dal 13 febbraio 2025, dovrà essere generato dopo la vidimazione del portale RENTRI, poi scaricato già provvisto di codice univoco (duplicato con fotocopie).

L’obbligo di registro digitale scatta il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti con meno di 50 dipendenti e per soggetti diversi dai produttori iniziali. Negli altri casi l’obbligo decorre dalla data di iscrizione al RENTRI.

Resta ferma la possibilità di utilizzare il registro cartaceo, stampato nel formato che a sua volta sarà reso disponibile sul portale del RENTRI, con obbligo di vidimazione dalla CCIAA prima del suo uso.