Cassazione Penale in merito a mancato aggiornamento DVR dopo infortunio

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2022, n. 13199 – Frattura dello scafoide carpale nell’area di servizio. Tappetino antisdrucciolo logoro e mancanza di scarpe antinfortunistiche. Omesso aggiornamento del DVR a seguito di infortunio.

La Cassazione ha rilevato che la Corte di appello, con motivazione logica ed immune da censure, ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni subite dalla dipendente . sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, degli accertamenti del tecnico della prevenzione Ausl e della documentazione acquisita.
Nella sentenza impugnata sono stati logicamente evidenziati i seguenti profili di colpa a carico del datore di lavoro:
A) La mancata predisposizione di dispositivi antinfortunistici (calzature antiscivolo). L’esigenza di apposite scarpe è stata ricavata sulla scorta dell’esperienza derivante dai due pregressi analoghi infortuni verificatisi nel medesimo posto.
B) La presenza di un tappetino antisdrucciolo logoro sul luogo del fatto, che aveva contribuito allo scivolamento a terra della persona offesa.
C) L’omesso aggiornamento del DVR, doveroso a seguito dell’infortunio antecedente rispetto a quello oggetto del presente procedimento e l’omessa previsione nel DVR della necessità di rendere disponibili ed operativi i due semplici presidi antinfortunistici.
La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di questa Corte.
Ai sensi dell’art. 18, comma primo, lett. d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, infatti, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso decreto (Sez. 3, n. 13096 del 17/01/2017, Molino, Rv. 269332, relativo a fattispecie di omessa fornitura di copricapi antinfortunistici all’interno di cantiere dove erano in corso lavori edili che, secondo quanto previsto dall’allegato VIII al decreto n. 81 del 2008, rientrano fra le attività che generalmente comportano la necessità di proteggere il capo e per le quali è quindi necessario l’elmetto protettivo).
Quanto all’uso di un tappetino antisdrucciolo logoro, va rilevato che è configurabile la responsabilità del datore di lavoro – quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio – in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature (Sez. 4, n. 52536 del 09/11/2017, Cibin, Rv. 271536). Ciò vale a maggior ragione per attrezzi del genere, di non particolare complessità, agevolmente sostituibili.
Con riferimento al DVR, è altrettanto pacifico che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all’omessa previsione anticipata (Sez. 4, n. 4075 del 13/01/2021, Paulicelli, Rv. 280389; in appli­cazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito della precipitazione della cabina di un ascensore sulla quale stava lavorando, nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DVR).
Nel documento di valutazione dei rischi, inoltre, il datore di lavoro deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n. 27295 del 02/12/2016, dep. 2017, Fur­lan, Rv. 270355).

L’organo giudicante ha sottolineato la rilevanza causale dell’omessa rielaborazione del DVR, dimostratosi in concreto inefficace, nonostante si fossero verificati già precedentemente due infortuni sul lavoro mediante modalità analoghe, e come sin dal primo evento infortunistico i dispositivi di protezione si erano dimostrati inadeguati a fronteggiare il rischio di caduta da scivo­lamento e l’organo di vertice della società ometteva di predisporre nuove cautele, quali la sostituzione della pedana antisdrucciolo e la dotazione di calzature antinfortunistiche, che avrebbero scongiurato con ragionevole certezza la verificazione dell’evento subito dalla lavoratrice.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata un’idonea misura di prevenzione. Il datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, deve prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro” la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento (Sez. 4, n. 27186 del 10/01/2019, D’Ottavio, Rv. 276703).

Fonte: Olympus.uniurb

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