Circolare del Viminale sulla verifica delle certificazioni verdi Covid-19

È stata adottata dal Viminale la circolare a firma del capo di gabinetto, prefetto Bruno Frattasi, che fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19.

Nel testo viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica, anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

La Circolare divide il controllo delle "certificazioni verdi" in 2 livelli:

  1. Verifica del possesso della certificazione verde - obbligo a carico dei soggetti deputati;
  2. Dimostrazione del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità.

Il controllo dei documenti identità può essere eseguito dai soggetti di cui a D.P.C.M. 17/06/2021 art. 13:

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: 
    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; 
    b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati; 
    d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde  COVID-19, nonchè i loro delegati; 
    e) i  vettori aerei, marittimi e terrestri, nonchè i loro delegati; 
    f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati. 

Al punto "a" si intendono le forze di polizia, carabinieri etc, ivi compresa la polizia locale.

Per il punto "b" si intendono (per semplificare) i c.d. "buttafuori".

Al punto "c" si intendono anche i servizi di ristorazione al chiuso (viene ricordato che per i tavoli all'aperto vigono le regole anti covid ma non il controllo della certificazione verde).

Viene ribadito che la verifica dell'identità ha natura discrezionale, e che il documento di identità dell'avventore potrà essere richiesto nei casi di manifesta incongruenza (per esempio se l'avventore è un uomo e la certificazione verde è intestata ad una donna).

Viene anche puntualizzato che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 52/2021, risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.

In caso di controllo dei documenti di identità eseguito da persone diverse dai Titolari, sarà necessario un incarico scritto recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. (per esempio un Titolare di bar che incarica un proprio lavoratore dipendente). 

In allegato la Circolare del Viminale del 10/08/2021.