Prorogata validità degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

IN BREVE: tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione sulla sicurezza scaduti tra l’1/8/2020 e il 4/12/2020 e non ancora rinnovati manterranno, la loro validità fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sarà da stabilire (alla data del 16/01/2021 fissato al 30/04/2021).

Questa proroga non vale per i nuovi assunti. Quindi, un nuovo lavoratore in forza all'azienda dovrà fare tutti i corsi necessari previsti dal D.Lgs 81/2008, Accordi Stato Regioni, patentini uso attrezzature etc. rispettando le normali scadenze.


E' stata prorogata con la legge 27/11/2020 n. 159, di conversione del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.». (20A06744) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020),  e in vigore dal 4/12/2020, la validità degli attestati in materia di salute e sicurezza che andavano rinnovati nel periodo fra il mese di agosto e il mese di dicembre 2020 fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.


art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) cita:
“Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza).
"1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: 'il 31 luglio 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19';
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: '2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".